Cosa si intende per caratterizzazione di base ai fini del conferimento in discarica?

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La Caratterizzazione di base è prevista dall’art. 2 (Caratterizzazione di base) del DM 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), ai sensi del quale:

1. Al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall’art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 361, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l’ultimo trattamento effettuato.

2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell’allegato 1 al presente decreto. […]”

Come emerge da una attenta lettura del suddetto articolo, la Caratterizzazione di base consiste in un’analisi volta a determinare le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

Si sottolinea che non esistono analisi generiche o standard per definire tali caratteristiche ma sicuramente le informazioni che vengono raccolte al fine dello svolgimento di questa analisi si possono riassumere, a titolo esemplificativo, in informazioni di tipo merceologico (origine del rifiuto, odore, colore, morfologia, composizione, consistenza) e di tipo analitico. Questo tipo di analisi, pertanto, serve a predisporre una sorta di carta d’identità del rifiuto in cui descrivere il processo da cui trae origine, le materie prime utilizzate o le sostanze con cui può essere entrato in contatto.

Le analisi vengono effettuate dai laboratori accreditati. L’Allegato 3 (Campionamento e analisi dei rifiuti) del DM 27 settembre 20102, sancisce infatti, che Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità.

Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente”.

Nella prassi, quindi, il produttore del rifiuto dovrà portare, prima del conferimento in discarica, un campione rappresentativo dello stesso presso il laboratorio di analisi avendo cura di effettuare il prelievo secondo le modalità previste dalla norma stessa oppure affidandosi ai tecnici specializzati dei laboratori3.

La caratterizzazione di base dev’essere svolta, ai sensi del comma 3 dell’art 2 del DM 27 settembre 2010 “in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno”.

Una volta svolta la Caratterizzazione di base, se dalle risultanze delle analisi emerge che i rifiuti in questione presentano i criteri di ammissibilità per una determinata categoria di discarica sono considerati ammissibili, al contrario, qualora manifestino la mancata conformità ai suddetti criteri, saranno dichiarati inammissibili.

Vi sono comunque delle eccezioni in merito al dovere di compiere la caratterizzazione di base relativamente a determinate categorie di discariche.

In conclusione la caratterizzazione è una analisi di laboratorio: una carta di identità del rifiuto.


1 L’ISPRA, in attuazione dell’art. 48 della legge n. 221 del 2015 (c.d. Green Economy) ha pubblicato il 7 dicembre 2016  “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221”. Tuttavia, come chiarito dal Ministero dell’Ambiente con la Circolare del 21 aprile 2017, n. 5672, le medesime non sono “direttamente ed immediatamente vincolanti nei confronti degli operatori del settore, ma soltanto con riguardo al dm previsto dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 36/2003”, cioè per essere efficaci dovranno essere recepiti mediante un Decreto Ministeriale (che, pertanto, andrà ad integrare/sostituire il D.M. 27 settembre 2010). Sul punto si veda “Smaltimento in discarica dei rifiuti. Quando è necessario il trattamento?” di Niky Sebastiani in Digesta maggio-giugno 2017.

2 Aggiornato con il Decreto del Ministero dell’ambiente del 24 giugno 2015 che modifica il decreto del 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

3 La normativa in materia di test di cessione per il conferimento in discarica riferimento al produttore del rifiuto, al detentore del rifiuto, Laddove tali due soggetti non provvedano, al gestore del rifiuto. Sul punto si veda Quesito “Nel caso in cui un produttore inziale conferisca i rifiuti ad un impianto di stoccaggio, il quale – una volta trattati i rifiuti - li conferisce discarica, chi è obbligato al rilascio del test cessione, il produttore o l’impianto di stoccaggio?” in Digesta settembre-ottobre 2016.

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