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Ai sensi e per gli effetti dell’Allegato 6 (dichiarazione di utilizzo di cui all’art. 21), Sezione D (dati del sito di destinazione) del DPR 120/2017, è richiesta – nella compilazione della c.d. dichiarazione di utilizzo – altresì l’indicazione dei riferimenti autorizzativi concernenti l’opera di destinazione dei materiali di scavo (estremi, tipologia, data, protocollo).
Tuttavia, dal momento che la dichiarazione di utilizzo deve essere inviata alle Autorità territorialmente competenti almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, ben può accadere che l’atto autorizzativo concernente l’opera di destinazione ancora non sia stato rilasciato. Sicché si pone una incertezza interpretativa in ordine a come debba venir risolta la discrasia tra i suddetti termini.
A tal proposito si evidenzia che, l’art. 21 (dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni), comma 1, del DPR 120/2017, prevede che “nella dichiarazione il produttore indica […] gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere”. Ed ancora, il modello di dichiarazione di utilizzo di cui all’Allegato 6 del DPR 120/2017, richiede, come sopra accennato, l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione dell’opera che prevede l’utilizzo dei materiali di scavo.
Dall’analisi delle predette disposizioni, sembrerebbe quindi che le attività di utilizzo delle terre e rocce debbano già essere autorizzate.
Ad ogni modo, se tale conclusione è pacifica nella generalità dei casi, accade sovente che la stessa si scontri con il dato pratico, il quale prevede per determinate attività, il rilascio dell’autorizzazione solo successivamente alla scadenza dei termini per presentare la dichiarazione di utilizzo.
Ebbene in tali casi, come confermato altresì da alcune Agenzie Regionali di Protezione Ambientale1, nell’impossibilità di procedere altrimenti si potrà compilare la dichiarazione di utilizzo indicando nell’autorizzazione “in attesa del rilascio dell’autorizzazione”. Con la precisazione però che, una volta ottenuta l’autorizzazione, la dichiarazione dovrà essere modificata riportando gli estremi dell’atto di autorizzazione.
A tal proposito si segnala che - sebbene l’art. 21, comma 3, DPR 120/2017, preveda un obbligo di rinvio della dichiarazione modificata solo per le c.d. modifiche sostanziali2 - purtuttavia si ritiene preferibile procedere ad un nuovo invio alle competenti Autorità, anche della dichiarazione integrata con gli estremi dell’atto autorizzativo del sito di destinazione.
In conclusione si può quindi affermare che, nei casi in cui il rilascio dell’autorizzazione sia postuma alla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione di utilizzo, si potrà compilare quest’ultima indicando nel campo relativo all’autorizzazione “in attesa del rilascio dell’autorizzazione”. Si dovrà ad ogni modo provvedere tempestivamente ad una modifica della dichiarazione – non appena in possesso degli estremi dell’atto autorizzativo – provvedendo ad un nuovo invio della stessa alle competenti Autorità.