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Come noto, al fine di far fronte all’emergenza sanitaria “COVID 19”, il Governo, con Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. Decreto Cura Italia, ha individuato specifici ambiti di intervento volti ad attenuare le difficoltà determinate dall’epidemia in corso nel territorio nazionale e non solo.
In particolare e per ciò che in tal sede rileva, nel novero degli ambiti individuati vi è la previsione della sospensione delle scadenze del versamento delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali ovvero dei titoli abilitativi, attestati, permessi, concessioni ecc.
Ed invero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), comma 2 del decreto sopra citato: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Ebbene, vista tale disposizione, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha prontamente emanato una circolare di chiarimento circa l’applicabilità di tale normativa ai procedimenti in corso presso le Sezioni Regionali dell’Albo.
Nello specifico, con Circolare n. 4 del 23 marzo 2020, il Comitato specifica che, in primo luogo, dalla disciplina sopra richiamata sono esclusi:
- i procedimenti rientranti nella fascia temporale sopra indicata (31 gennaio 2020 – 15 aprile 2020) ma già conclusi in modo definitivo;
- le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.
Resta inoltre inteso che sono fatti salvi tutti gli obblighi relativi al perdurare delle condizioni di iscrizione le quali, qualora mancanti, potranno portare all’apertura di procedimenti disciplinari e relative sanzioni. In tali condizioni di iscrizione, specifica altresì il Comitato, rientra anche l’obbligo per le specifiche categorie 1 (solo per l’attività di trasporto e raccolta di rifiuti urbani pericolosi), 5, 8, 9 e 10 di prestare apposita garanzia finanziaria o appendice alla garanzia già prestata a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e il 15 giugno 2020 nonché l’obbligo di comunicare eventuali variazioni all’iscrizione.
Da ultimo, il Comitato specifica che per ciò che riguarda i procedimenti di variazione del parco veicolare non conclusi alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le suddette date.
In conclusione, pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto Cura Italia:
- i procedimenti rientranti nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 già conclusi in modo definitivo;
- le iscrizioni tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto per la quale non è stata presentata domanda di rinnovo.
Sono invece fatti salvi:
- gli obblighi relativi al perdurare delle condizioni di iscrizione;
- la prestazione ovvero integrazione delle garanzie finanziarie (per le categorie ove previste);
- obblighi relativi alla comunicazione di eventuali variazioni.