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La disciplina in tema di controllo della movimentazione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato destinati ad utilizzazione agronomica, è rimessa alle Regioni1 dall’art. 6 (Documento di accompagnamento al trasporto), del DM 25 Febbraio 20162 che prevede, tuttavia dei criteri minimi e dei principi generali che le autonomie locali devono rispettare.
Nello specifico, al comma 2 della disposizione in commento sono enucleati i contenuti minimi del documento di trasporto che deve accompagnare la movimentazione del suddetto materiale, destinato all’utilizzazione agronomica.
Il documento di trasporto, secondo il disposto normativo, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
- gli estremi identificativi dell’azienda da cui origina il materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante;
- la natura e la quantità del materiale trasportato;
- l’identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;
- gli estremi identificativi dell’azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
- gli estremi della comunicazione di cui all’art. 43.
I documenti di trasporto dovranno essere conservati secondo i tempi e le modalità che saranno stabilite dalle autonomie locali, le quali potranno altresì prevedere delle modalità semplificate per la movimentazione tra terreni in uso alla medesima azienda ovvero nel caso di aziende di piccole dimensioni e con produzione di azoto non superiore a 6.000 kg azoto per anno.
In conclusione, fermi i contenuti minimi dettati dall’art. 6 del DM 25 febbraio 2016, il documento di trasporto dei materiali destinati all’utilizzazione agronomica, oltre che le modalità di tenuta e di conservazione del detto documento, sono rimessi all’autonomia regionale.