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Il noto decreto legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020 n. 18 è stato recentemente convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27.
Nel quesito relativo all’Albo Nazionale Gestori Ambientali del precedente numero è stata analizzato l’applicabilità dell’art. 103 del suddetto decreto, specificatamente dedicato alla “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, ai procedimenti di cui all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ebbene, cosa è cambiato per tali procedimenti a seguito della conversione in legge di tale decreto?
Risponde a tale quesito la recente Circolare del Comitato dell’Albo n. 5 del 22 magio 2020, la quale infatti precisa che, poiché “l’art. 103 della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, al comma 2 dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”, si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato dichiarato per sei mesi con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e, quindi, terminerà al il 31 luglio 2020. Pertanto, le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020.”
Pertanto, in sintesi:
• l’art. 103 della legge 24 aprile 2020 n. 27 dispone che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza;
• lo stato di emergenza causato dalla recente pandemia COVID19 è stato dichiarato per 6 mesi dal provvedimento di delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
• ciò posto, le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2 il 31 luglio 2020 sono valide sino al 29 ottobre 2020.
La suddetta Circolare ad ogni modo specifica che, posto quanto sopra, resta valido l’obbligo di:
• rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti. Ed invero la mancanza dei previsti requisiti può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
• prestare, per i casi previsti, apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 ottobre 2020;
• comunicare eventuali variazioni dell’iscrizione.
Da ultimo, viene segnalata la modifica che l’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 ha apportato al comma 1, dell’articolo 103, decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, disponendo espressamente che il termine del 15 aprile 2020 è prorogato al 15 maggio 2020. Pertanto, dispone testualmente la medesima Circolare, “per i procedimenti riguardanti la variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 maggio 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette.”.
In conclusione, fermo restando l’obbligo di rispondenza ai requisiti di iscrizione nonché alle regole di funzionamento dell’Albo, in base alla nuova legge 24 aprile 2020, n. 27, dato lo stato di emergenza COVID 19 dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020.