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La Cassazione1 definisce ancora i concetti di deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, deposito incontrollato e discarica abusiva. Nel caso di specie la Corte di appello confermava la sentenza del Tribunale ove l’imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di cui all’art. 256, comma 1, lett. A) e B) e comma 2, del TUA, per avere quale legale rappresentante di un’impresa esercente la raccolta rifiuti, abbandonato o depositato in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non, su un’area agricola di proprietà dell’imputato e a lui in uso, sulla quale si verificava il deposito di diversi metri cubi di rifiuti, costituiti per la maggior parte da materiale plastico, legno non vergine e altro materiale di varia natura e pericolosità.
L’imputato ricorreva in Cassazione lamentando l’erronea applicazione degli artt. 183, comma 1, lett. bb) e art. 256, comma 1, lett. a) e b) del TUA, sostenendosi che quelli rinvenuti in loco altro non erano che rifiuti prodotti dalla stessa azienda dell’imputato, autorizzata non solo alla raccolta di rifiuti solidi urbani, ma anche a tutta un’altra serie di attività certamente compatibili con la tipologia di rifiuti rinvenuti; dunque, al di là delle violazioni inerenti il corretto svolgimento di tali attività nel sito, non di discarica abusiva doveva parlarsi, ma al più di deposito temporaneo e contingente di rifiuti in vista del loro smistamento verso i centri di successivo stoccaggio.
In risposta la Cassazione tornava ad esprimersi sui suddetti concetti affermando che: “secondo il costante e condiviso orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rv. 260384), per deposito controllato o temporaneo, si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, all’organizzazione tipologica del materiale e al rispetto delle norme tecniche elencate nel D.Lgs. n. 152 del 2006. Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti (ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione), anche se soggetto ai principi di precauzione e di azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti, per cui, in difetto di anche uno solo di tali requisiti, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma va considerato:
- deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico a un’operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1;
- messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo, la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1;
- deposito incontrollato o abbandono, quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo, se posta in essere da un privato e come reato contravvenzionale, se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa; - discarica abusiva, quando invece l’abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi”.
La Corte di Cassazione, quindi, riconduceva nel caso in esame, la condotta accertata nella fattispecie di cui all’art. 256, comma 2, in quanto maggiormente coerente con le fonti probatorie acquisite, idonee a comprovare l’esistenza di un vero e proprio deposito incontrollato di rifiuti, senz’altro ascrivibile al titolare dell’impresa che aveva in uso il terreno su cui erano stati dislocati nel tempo i materiali dismessi.
In conclusione, quindi, gli Ermellini, hanno ribadito i principi in base ai quali si differenziano i suddetti concetti, ovvero:
- deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico a un’operazione di smaltimento;
- messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero;
- deposito incontrollato o abbandono, quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero, discarica abusiva, quando invece l’abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi.