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La disciplina in materia di titoli abilitativi per le emissioni in atmosfera è contenuta nella parte IV del Codice Ambientale, D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152.
Nondimeno, laddove l’autorizzazione ambientale sia confluita in AUA, sotto il profilo procedurale si applicano le disposizioni di cui al D.p.r. del 13 marzo 2013, n. 59.
In particolare, l’art. 6 del citato Decreto, rubricato “Modifiche”, dispone che:
“Il gestore che intende effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto ne dà comunicazione all’autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all’esecuzione della modifica. L’autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell’autorizzazione.
Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4.
L’autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione”.
Tanto premesso, occorre chiarire quali interventi realizzati dal gestore dell’impianto possano in concreto essere definiti modifiche sostanziali e quali modifiche non sostanziali onde stabilire quale sia la procedura che il gestore è tenuto a porre in essere per notiziare le autorità competenti.
Ebbene, sul punto ha avuto modo di pronunciarsi il TAR Puglia con la sentenza del 2 Aprile 2019, n. 524 stabilendo anzitutto che dalla lettura delle disposizioni del D.P.R. n. 59/2013, emerge chiaramente come vada comunicata, da parte dei soggetti istanti l’A.U.A., ogni modifica che “possa produrre effetti sull’ambiente” e, dunque, ogni modifica relativa all’utilizzo di sostanze e di cicli di prodotto. Pertanto, ai fini dell’applicabilità della norma, non rileva che la modifica introdotta sia poi ritenuta, a seguito di concreta valutazione espletata dalle amministrazioni competenti, non influente sull’ambiente, posto che la modifica debba essere comunicata anche solo se potenzialmente idonea a produrre effetti sull’ambiente.
Inoltre, il Consiglio di Stato1, in una recente pronuncia avente ad oggetto un procedimento per il rilascio di un’Autorizzazione Unica Ambientale relativa alle emissioni in atmosfera ha affermato che si debba classificare una modifica come “sostanziale” ogni qualvolta vi sia un potenziale incremento qualitativo o quantitativo delle emissioni in atmosfera rispetto al precedente assetto produttivo, a prescindere dal superamento del limite teorico massimo previsto dall’autorizzazione vigente.
Al contrario, non è prevista una puntuale definizione di modifica non sostanziale, che deve, dunque, essere desunta per esclusione rispetto a quella di modifica sostanziale. “Non sostanziali” devono pertanto ritenersi quelle variazioni che, rispetto alla situazione autorizzata, non rappresentino un incremento degli inquinanti emessi dallo stabilimento tale da produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute.
In ragione di quanto esposto in materia di emissioni in atmosfera una modifica è da considerare come sostanziale ogni qualvolta vi sia un potenziale incremento qualitativo o quantitativo delle emissioni in atmosfera rispetto al precedente assetto produttivo.