Di quale organo giudiziario è la competenza circa l’opposizione a un’ordinanza di ingiunzione in materia di scarichi emanata dalla Provincia nei confronti del Comune?

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Le sanzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue trovano disciplina nel codice dell’Ambiente alla parte III, sezione II, Tutela delle acque dall’inquinamento.

Nello specifico, in base alle indicazioni contenute all’art. 133 del T.U.A., un soggetto che effettui:

- scarico di acque reflue domestiche o di reti fognarie non autorizzato con autorizzazione sospesa o revocata;

- superamento dei valori limite di emissione fissati nelle tabelle dell’allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni o quelli fissati dall’autorità competente;

- uno scarico senza osservare le prescrizioni autorizzative;

- violazione delle prescrizioni relative all’installazione alla manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acque derivate o dell’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni.

incorre, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’art. 29 -quattuordecies, nella sanzione amministrativa prevista al predetto articolo.

In tale quadro, l’art. 135 TUA rimette il potere di irrogare le sanzioni amministrative con ordinanza - ingiunzione ai sensi degli artt. 18 e ss. della Legge 24 novembre 1981, n. 689 alle Regioni, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

Singolare la situazione in cui due soggetti pubblici si trovino a ricoprire la figura di autorità di controllo e trasgressore.

La questione è stata esaminata e risolta dalla giurisprudenza. Nel caso concreto, il Comune sosteneva che l’ente provinciale non avesse la competenza di irrogare sanzioni amministrative e, pertanto, sollevava regolamento di giurisdizione innanzi alla Suprema Corte supportando la tesi secondo la quale le violazioni attenessero a rapporti tra enti pubblici e quindi, non di competenza del giudice ordinario bensì di quello amministrativo.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto tale conflitto attribuendo la competenza al Tribunale ordinario, escludendo la giurisdizione del giudice amministrativo.

La competenza a statuire dell’opposizione ad un’ordinanza di ingiunzione è del Tribunale ordinario anche se tale ordinanza provenga da una Provincia nei confronti di un ente comunale, gestore di un impianto depurativo, inadempiente delle prescrizioni autorizzative.

Secondo i Giudici, infatti, il Comune gestore del relativo impianto di depurazione che riversava in acque superficiali i reflui è destinato all’obbligo di rispettare le prescrizioni autorizzative e, quindi, verificare l’idoneità del trattamento di depurazione a mantenere le acque reflue nei limiti ivi indicati.

Infatti a nulla rileva il rapporto apparentemente pubblicistico che lega i due enti, tenuto conto che il rapporto autorizzatorio non scaturisce da un accordo tra pubbliche amministrazioni, né da un affidamento di pubblico servizio, perciò l’opposizione del Comune all’ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia per il suddetto illecito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario1.

Alla luce di ciò la competenza a statuire di una opposizione a ordinanza di ingiunzione in materia di scarichi è del tribunale ordinario vista la natura non pubblicistica alla base del rapporto che lega Provincia e Comune, non rientrante, pertanto, tra la giurisdizione del giudice amministrativo.


1 Corte di Cassazione, sez. Unite, 23 marzo 2015, n. 6059.

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