Dove devono essere conservati i registri di carico scarico dei derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture?

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Il registro di carico e scarico trova disciplina ai sensi dell’art. 190 del TUA, del D.M. n. 148/1998 e dalla Circolare n. 812/1998.

In particolare, dal combinato disposto degli artt. 190 co. 1 e 189 co. 31 del TUA, la compilazione e tenuta del registro di carico e scarico, risulta essere obbligatoria:

per i rifiuti pericolosi, nonché;

per i rifiuti da lavorazioni industriali;

per i rifiuti da lavorazioni artigianali;

per i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Quanto al luogo di sua compilazione, che qui interessa, si rileva che ai sensi dell’art. 190 del TUA, il registro debba essere tenuto presso “ogni impianto di produzione […] di rifiuti”. Ciò viene confermato dalla stessa Circolare esplicativa n. 812/1998, laddove per “ubicazione dell’esercizio, si intende: la sede dell’impianto di produzione […]”.

Tuttavia, nel caso dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture (art. 230 del d.lgs n. 152/06) è la stessa norma a dettare la disciplina relativa all’ubicazione del registro di carico e scarico.

Il comma 4, dell’art. 230, infatti, dispone che “Fermo restando quanto previsto nell’articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.

Pertanto, registri di carico e scarico potranno essere tenuti nei luoghi ordinari ovvero in quelli di cui alle specifiche deroghe connesse alla scelta svolta ai sensi dell’art. 230, comma 1, e quindi:

presso la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva;

presso la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori:

presso il luogo di concentramento (ovvero, sede legale/unità locale) dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, laddove reputato rifiuto.


1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 190 del TUA, infatti, l’obbligo della compilazione e tenuta del Registro di carico e scarico sussiste, per quel che qui interessa, per i soggetti di cui all’art. 189 comma 3, tra i quali figurano “le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 comma 3 lett. c), d) e g)”.

Nello specifico, l’art. 184 comma 3, prevede:

- alla lett. c) “i rifiuti da lavorazioni industriali”

- alla lett. d) “i rifiuti da lavorazioni artigianali”

- alla lett. g) “i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi”.

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