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La rimozione dell’amianto può essere compiuta da soggetti espressamente autorizzati in categoria 10 presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ottemperando agli oneri di comunicazione del Piano di Rimozione di cui al D.Lgs. 81/2008.
Ma cosa succede nel caso in cui il Piano di Rimozione comunicato non coincida puntualmente con la modalità con cui è stato allestito il cantiere?
Rispetto a tale evenienza, in un caso concreto, è stato individuato quale capo d’imputazione quello corrispondente all’art. 256 (lavori di demolizione o rimozione amianto) comma 5 del D.Lgs. 81/2008 che prevede che:
“Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività”.
La normativa in commento prevede dunque che l’illecito commesso sia legato all’onere di comunicazione all’organo di vigilanza entro un tempo prestabilito, del piano di lavoro in merito allo svolgimento delle operazioni di demolizione o di rimozione dell’amianto e di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.
Alla violazione di cui all’art. 256 comma 5 del D.Lgs. 81/08 è connessa la sanzione di cui all’art. 262 (sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) del medesimo decreto che, al suo comma 2 lett. c) prevede “l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 893,46 a 2.233,65 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7”.
Pertanto, dalla lettura della norma richiamata, la sanzione viene comminata per la violazione dell’art. 2501 che però in virtù del comma 6 dell’art. 2562 del D.Lgs. 81/2008 non si applica laddove sia stata compiuta la notifica del Piano di lavoro.
Alla luce di quanto assunto emerge che mentre la sanzione comminata riguarda l’omessa comunicazione del piano di rimozione, il caso oggetto di quesito attiene in realtà all’omessa comunicazione della modifica del piano di rimozione dell’amianto.
In conclusione, a detta di chi scrive, non è del tutto corretto sanzionare l’omessa comunicazione della variazione del cantiere rispetto al piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008, purtuttavia dalla lettura del citato D.Lgs. 81/2008 non è possibile individuare una sanzione maggiormente rispondente per tale condotta.
Ciò in ragione del fatto che l’onere di tempestiva comunicazione della variazione del piano è previsto dall’art. 250 che non trova applicazione in ragione di esplicita deroga di cui all’art. 256 comma 6 del D.Lgs. 81/2008.
Pertanto, il solo modo per sanzionare detta difformità è l’applicazione della sanzione connessa all’omessa comunicazione del piano di lavoro.