È di competenza del Giudice Ordinario l’accertamento dell’obbligo del Comune al pagamento del prezzo per le prestazioni di gestione temporanea di rifiuti?

Contenuto

Spetta al Giudice ordinario l’accertamento dell’obbligo in capo ad una amministrazione comunale circa la remunerazione per le prestazioni di gestione temporanea di rifiuti in esecuzione di ordinanza emergenziale.

Cosi hanno deciso le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza del 24 giugno 2020, n. 12483, in merito al pagamento di prestazioni di triturazione e smaltimento di rifiuti indifferenziati svolte da una società nei confronti di un Ente locale.

Ed infatti la vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso per regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., formulato all’interno di un giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale attinente esclusivamente all’accertamento dell’obbligo del pagamento del corrispettivo maturato in capo ad una società per il servizio di smaltimento e triturazione di rifiuti effettuato in favore del Comune in seguito a ordinanze emergenziali adottate ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/2006, in conseguenza dio talune criticità ambientali.

Secondo i giudici della Cassazione, invero, la controversia non investe alcun aspetto relativo alla fase di affidamento dell’appalto del servizio di smaltimento e triturazione dei rifiuti, ove sussisterebbe la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera e), c.p.a., ma riguarda l’affidamento temporaneo del servizio conferito in via d’urgenza tramite ordinanze del Presidente della Giunta Regionale ai sensi del citato art. 191 D.lgs. n. 152/2006.

Più nello specifico, invero, la vertenza, riguarda un rapporto di natura privatistica intercorso tra la società e il Comune con riguardo al pagamento del corrispettivo relativo all’attività di smaltimento rifiuti effettuata per conto di detto Comune, per effetto ed in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti emesse, per ragioni di emergenza ambientale, ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/2006, dal Presidente della Giunta Regionale.

Queste ultime, però, non vengono direttamente in rilievo dal punto di vista giuridico nella vicenda processuale in discorso, non risultando, invero, né impugnate in via diretta né risultandone sollecitata la dichiarazione della loro illegittimità in via incidentale nel giudizio civile di cui trattasi), costituendo, in realtà, un mero presupposto fattuale esterno al rapporto intercorso tra la società e il citato Comune.

La suprema Corte ha quindi statuito che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti all’attività di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della p.a., presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo dello stesso soggetto pubblico, mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI