È di competenza dell’ANAC il monitoraggio dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)?

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L’art. 34 D.lgs. 50/2016 dispone che le Stazioni appaltanti che intendono acquistare beni, lavori e servizi rientranti nelle categorie espressamente individuate dal “Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)” sono obbligate ad inserire nei bandi di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali individuate dai Criteri Ambientali Minimi (CAM)1.

In particolare, il PAN GPP - oltre a fornire un quadro generale sul Green Public Procurement e definire gli obiettivi nazionali di green economy - identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa sui quali definire i ‘Criteri Ambientali Minimi’, ossia i requisiti ambientali volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale, tenuto conto della disponibilità di mercato.

La definizione dei CAM viene effettuata dal Comitato di Gestione del GPP, il quale assicura la gestione del Piano d’Azione nazionale e svolge attività di coordinamento tecnico. Il Comitato si avvale, per l’elaborazione dei Criteri Ambientali Minimi, di Gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti della Pubblica amministrazione e delle centrali di committenza, di enti di ricerca, delle Università e dei membri delle associazioni di categoria degli operatori economici del settore di riferimento.

Posto quanto sopra, occorre rilevare che in merito al profilo del controllo sugli obiettivi del PAN GPP e sull’applicazione dei CAM, la Comunicazione della Commissione europea COM (2008) 400 ha sottolineato l’importanza di attivare un monitoraggio per valutare il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di “green public procurement”.

Inoltre, la Direttiva europea 2014/24/UE2 sugli appalti pubblici, dispone che la Commissione Europea richieda informazioni agli Stati membri in merito all’uso strategico degli appalti.

In tale quadro l’art. 213, comma 93, D.lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal D.lgs. 56/2017, attribuisce all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il compito di monitorare, attraverso la sezione centrale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture:

- l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi fissati con Decreto del Ministero dell’Ambiente;

- il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Il monitoraggio è consentito anche grazie alla gestione da parte dell’ANAC della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale4.

In armonia con tali attribuzioni l’ANAC ed il Ministero dell’Ambiente hanno sottoscritto, in data 19 marzo 2018, un Protocollo d’Intesa avente ad oggetto la collaborazione in materia di rilevazione degli appalti rispettosi dei criteri di sostenibilità ambientale.

Con tale atto, le Parti si sono impegnate a collaborare - ciascuna nell’ambito delle proprie competenze istituzionali - al fine di garantire il rispetto delle norme del Codice dei Contratti Pubblici in materia ambientale.

Più precisamente, il Protocollo prevede il consolidamento di un rapporto di collaborazione con riferimento al monitoraggio e alla vigilanza sull’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi e, in particolare:

- la definizione delle eventuali informazioni necessarie al controllo sia nella fase di aggiudicazione che di esecuzione dei contratti pubblici;

- la definizione di indicatori di criticità nella fase esecutiva dei contratti;

- la definizione di criteri di sostenibilità ambientale, volti all’individuazione di casi specifici da inserire nei piani di vigilanza ANAC.

Inoltre, il Protocollo prevede che la collaborazione abbia ad oggetto l’attività regolatrice dell’ANAC, attraverso la condivisione di atti di indirizzo, linee guida, clausole-tipo per bandi e capitolati e simili atti, che vengono ritenuti necessari ai fini di una ottimale attuazione delle norme in materia di sostenibilità ambientale degli acquisti pubblici, al fine di fornire ausilio alle Stazioni appaltanti, garantendo altresì uniformità di indirizzi.

Pertanto si può evincere che il soggetto individuato al monitoraggio degli obblighi di inserimento nei bandi di gara delle clausole inerenti i criteri ambientali minimi, è l’ANAC se non altro per il suo ruolo di autorità di controllo degli appalti pubblici.


1 Art. 34. D.lgs. 50/2016. “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”.

2  Art. 83, par. 3, Direttiva europea 2014/24/UE “Appalti pubblici”.

3  Art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione), comma 9 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

4  Art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione), comma 8 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

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