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L’alterazione del FIR rispetto al suo contenuto originario è un’operazione non corretta, in considerazione della funzione precipua del Formulario, che è quella di raccogliere (cristallizzandoli), i dati della tracciabilità dei rifiuti trasportati.
Le informazioni di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 “devono essere tutte presenti e devono essere corrette fin dall’atto della partenza del rifiuto”1, ed è buona prassi, che tale documento non venga corretto, atteso che “è evidente che nel momento in cui si cambia il nome del produttore o del destinatario o del trasportatore [...] si perdono i dati fondamentali nella tracciabilità dei rifiuti trasportati”2.
Il FIR, unitamente ai registri di carico e scarico, costituisce infatti una prova documentale nella tracciabilità dei rifiuti, pertanto, sebbene “non sancito in una specifica disposizione di legge ma deducibile dalle norme di buona prassi” i formulari “non dovrebbero mai essere oggetto di correzione”3.
Per quanto riguarda le conseguenza sanzionatorie della violazione dei dettami sulla tracciabilità dei rifiuti, si precisa che il trasporto di rifiuti senza formulario ovvero con formulario incompleto o inesatto, è punito ai sensi dell’art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, il quale (nella formulazione vigente nel periodo di non obbligatorietà del Sistri), prevede una responsabilità amministrativa nel caso di rifiuti non pericolosi ed una responsabilità penale per i pericolosi4.
Nel caso in cui la correzione fosse effettuata allo scopo di attestare il falso, inoltre, si potrebbe configurare una gestione illecita di rifiuti (che sarebbe quindi quella attestata dalla tracciabilità), con esposizione alle sanzioni di cui all’art 256, primo comma.
La gestione dei rifiuti è caratterizzata dal principio di responsabilizzazione e cooperazione5 di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del rifiuto.
Con particolare riferimento “alla compilazione dei formulari di trasporto la specifica normativa in materia di rifiuti delinea un articolato sistema di adempimenti e conseguenti responsabilità facente capo a tre distinti soggetti (produttore/detentore, trasportatore e destinatario)6”con ciò a dire che la responsabilità per la correzione del formulario, ovvero per la corretta gestione dei rifiuti, può essere estesa, a diverso titolo, a tutti i soggetti della filiera del rifiuto.
In conclusione, la correzione dei dati del formulario, sebbene non espressamente vietata da una specifica disposizione normativa, integrando, di fatto, una violazione della norme in tema di tracciabilità e gestione dei rifiuti, risulta illegittima e sanzionabile. La responsabilità per la correzione del FIR, grava astrattamente su tutti i soggetti della filiera del rifiuto (produttore/detentore, trasportatore, destinatario).