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I requisiti soggettivi in materia di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani possono concretizzarsi in certificazioni di qualità richieste dalla stazione appaltante1. Ai sensi dell’art. 87 del d.lgs .del 18 aprile 2016, n. 50 “1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste. 2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile…”.
Ai sensi dell’art. 68 comma 1 “le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell’allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi”.
La specifica tecnica ISO/TS 14067 costituisce il nuovo riferimento normativo univoco a livello internazionale per il calcolo e la misurazione di emissioni di CO2, della carbon footprint di prodotto (CFP), o impronta ambientale di prodotto e il possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 14067 rileverebbe soltanto ai fini della validazione dei dati sull’impronta ambientale comunicati dal soggetto certificato.
Tale certificazione, quindi, assume un carattere neutro, nel senso che il suo possesso nulla dice circa “i livelli” della prestazione ambientale richiesta, ed è dunque indifferente rispetto alle specifiche tecniche propriamente dette2.
La sua indicazione quale requisito di partecipazione avrebbe senso soltanto qualora fosse stata accompagnata dall’indicazione di un “valore o livello soglia” dell’impronta climatica richiesta quale specifica tecnica.
In conclusione, l’astratta previsione del possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 14067 quale requisito di ammissione, non essendo specificamente collegata – ex art. 68 comma 1 e allegato XIII d.lgs. n. 50/2016 - ad un “livello” minimo della prestazione ambientale richiesta è illegittima.