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La tracciabilità dei rifiuti a livello internazionale, è garantita dalle procedure di cui al Regolamento 1013/2006/UE che prevede due distinte procedure per la spedizione (notifica e procedura semplificata), entrambe le quali includono la compilazione di documentazione richiamante i dati di tutti i soggetti coinvolti nella spedizione e le caratteristiche del rifiuto oggetto di spedizione.
La tracciabilità dei rifiuti durante il trasporto su territorio nazionale, è garantita invece dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti, di cui all’art. 193 del DLgs 152/06, il quale deve contenere i dati dei soggetti coinvolti nella filiera del rifiuto trasportato (il produttore/detentore del rifiuto, il trasportatore e l’impianto di destinazione), nonché tutte le specifiche caratteristiche qualitative e quantitative dello stesso.
Tuttavia, ai sensi del comma 7 del richiamato art. 193, il Formulario di identificazione del rifiuto “è validamente sostituito per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all’art. 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale”.
In altre parole, se è vero che il Formulario di Identificazione dei rifiuti deve accompagnare il trasporto di rifiuti nel caso di spedizioni transfrontaliere, il Formulario non è necessario in quanto è sostituito per espressa previsione normativa, dai documenti di accompagnamento previsti dalla normativa comunitaria.
La norma è piuttosto chiara nella sua formulazione letterale, purtuttavia, per dovere di completezza, non ci si può esimere dal rilevare che esiste un orientamento autorevole in dottrina1 secondo il quale, per determinare la necessità o meno di predisporre il Formulario per i trasporti transfrontalieri, sia necessario distinguere le ipotesi di trasporti “unici” dalle ipotesi di trasporti “frazionati”, con la conseguenza che:
- qualora il tragitto sia “unico”, i documenti di trasporto previsti dalla normativa comunitaria in esame sostituiscono ab origine il Formulario ex art. 193 del TUA;
- qualora, invece, il tragitto sia “frazionato”, per la tratta italiana i documenti di trasporto internazionali sostituiscono il FIR esclusivamente fino al primo punto di arrivo sul suolo nazionale, mentre per quella parte di tragitto nazionale che inizia e si conclude nel territorio italiano si ritiene opportuna (se non necessaria) la compilazione del FIR.
Ad avviso di chi scrive, l’indirizzo esposto tende, però, a complicare il sistema senza apportare un contributo determinante in termini di tracciabilità.
Ed invero, si ritiene che il comma 7 dell’art. 193 - di per sé già sufficientemente chiaro - debba essere letto alla luce della ratio sottesa all’obbligo di accompagnare il trasporto con formulario che è quella di garantire la tracciabilità e la vigilanza di ogni accadimento relativo al rifiuto, dalla sua origine sino all’arrivo al destinatario2, tracciabilità che risulta parimenti assicurata e garantita dalla documentazione prevista per il trasporto transfrontaliero, la quale deve contenere tutte le informazioni relative al rifiuto, ed ai soggetti coinvolti nella filiera, dal momento della produzione a quello del recupero.
Al contrario, si ritiene che la compilazione di due documenti rispondenti alle stesse esigenze ma con strutture differenti, lungi dal rappresentare una maggiore tutela, potrebbe creare profili di asimmetria e moltiplicare le occasioni di errore e, conseguentemente, i rischi di sanzione.