È necessario essere laureati per ricoprire l’incarico del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti?

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Le deliberazioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 61 e n. 72 del 30 maggio 2017 recano rispettivamente:

  • requisiti del Responsabile Tecnico;
  • criteri e modalità di svolgimento delle verifiche3.

Si ricorda che già il DM n. 120 del 2014 agli articoli 12 e 134 preannunciava importanti novità circa la figura del responsabile tecnico5, con la previsione dell’obbligo di verifiche, sia iniziali che periodiche e la revisione dei requisiti che ne determinano la qualificazione professionale.

All’indomani delle deliberazioni in parola per le categorie 1, 4 e 5 scompaiono le diversificazioni e graduazioni dei titoli di studio (Diploma o Laurea). Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lett. b della deliberazione n. 7, infatti, per essere ammesso alle verifiche è sufficiente “essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado”.

Solo per le categorie 8, 9, 10 continuano ad essere richiesta laurea o laurea magistrale.

In particolare, la laurea (senza uno specifico indirizzo come nella disciplina previgente) viene richiesta per l’iscrizione in categoria 86. La laurea o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in ingegneria o architettura o chimica o geologia o biologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale (e quindi con specifico indirizzo) è richiesta, invece, per l’iscrizione nelle categorie 9 e 10.

Ai fini della dimostrazione dell’effettiva professionalità e competenza richiesta, si predispongono all’art. 2 della deliberazione n. 6, le c.d. Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico, già previste dall’art.13 del DM 120 del 2014 rubricato “Formazione del responsabile tecnico”, requisito necessario e trasversale a tutte le categorie e a tutte le classi di iscrizione i cui criteri e modalità di svolgimento sono stati enucleati dalla Delibera n. 7.

In conclusione la laurea o il diploma di laurea quale requisito minimo del Responsabile tecnico viene previsto solo per l’iscrizione nella categoria 8, 9 e 10.

Per le altre classi per essere ammesso alle verifiche è sufficiente essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.


1 Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 recante “Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120”.

2 Deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017, recante “Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i Responsabili Tecnici di cui all’articolo 13 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120”.

3 Si veda il contributo di C. Fiore “Il Responsabile Tecnico: nuove prove per i nuovi requisiti” in Digesta maggio-giugno 2017.

4 Art. 13 - Formazione del responsabile tecnico - “1. L’idoneità di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c), è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. 2. Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1. 3. È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale. 4. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all’aggiornamento quinquennale”.

5 Art. 11 del DM 120 del 2014: “Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria”: “1. I requisiti di idoneità tecnica consistono: a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici; […]”.

6 Deliberazione n. 6/2017 allegato A.

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