È possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel D. Lgs. 231/2001?

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La domanda deve anzitutto essere precisata in quanto occorre specificare che per riduzione del pagamento è concetto distinto dalla riduzione della sanzione pecuniaria poiché quest’ultima è invece espressamente disciplinata dal D.Lgs. 231/2001.

Ed invero mentre il pagamento in misura ridotta rimanda all’art. 16 (Pagamento in misura ridotta) della L. 689 del 24 novembre 1981 (Modifiche al sistema penale) la riduzione della sanzione pecuniaria è disposta, a determinate condizioni, dall’art. 12 del Decreto 231.

Quanto al pagamento in misura ridotta, il citato articolo 16 della Legge 689, al comma 1, prevede che: “è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.

A ben vedere la norma in commento prevede la facoltà di corrispondere una somma ridotta e pari alla terza parte del massimo della sanzione, o comunque la misura più favorevole per il reo, laddove sia stato stabilito il minimo della somma prevista dalla cornice edittale per la fattispecie commessa.

Tuttavia l’art. 10 del D.Lgs. 231/2001 al suo comma 4 prevede espressamente che “non è ammesso il pagamento in misura ridotta” dissipando ogni dubbio sulla possibile applicazione di tale istituto alle sanzioni previste dal decreto 231 in materia di responsabilità per fatto reato dell’ente.

Discorso diverso deve invece compiersi per il caso di riduzione della sanzione pecuniaria disciplinato dall’art. 12 (Casi di riduzione della sanzione pecuniaria) del D.Lgs. 231/2001 che prevede che: “La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 (lire duecento milioni) se:

a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329 (lire venti milioni)”.

La sanzione pecuniaria pertanto può essere ridotta della metà:

- laddove l’autore del reato abbia agito nel suo prevalente interesse o di terzi e non nell’interesse/vantaggio dell’ente ovvero

- per danno di particolare tenuità.

Altra riduzione, da un terzo alla metà, della sanzione si origina nel caso in cui:

- l’ente abbia risarcito integralmente il danno ovvero

- abbia adottato (prima dell’udienza di dibattimento) un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

In ultimo laddove l’ente abbia adottato il MOG e abbia anche risarcito il danno, la riduzione potrà essere dalla metà ai due terzi.

Nella responsabilità 231 non è ammesso il pagamento in misura ridotta per espresso divieto di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. 231/2001.

Viceversa sono applicabili la riduzione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 12 del decreto 231/2001 ed istituti previsti dal DPR 115 del 30 maggio 20021.


1 DPR 115 del 30 maggio 2002, art. 240 (rateizzazione e la dilazione del pagamento) “1.Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l’articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l’articolo 218, comma 1”.

Art. 241 (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza) “1. Se l’invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l’annullamento del credito ai sensi dell’articolo 219, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile”.

Art. 242 (Raccordo) “Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234”.

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