Descrizione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente 15 maggio 2019, n. 62 “Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi ai requisiti tecnici generali di cui all’allegato 1 e ai rispettivi requisiti tecnici specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4.”
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