È possibile lo scarico in comune di più stabilimenti?

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L’art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito anche Testo Unico Ambientale o TUA), prevede che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati e che l’autorizzazione viene – generalmente – rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico.

Purtuttavia, al suo comma 2, prosegue sancendo che laddove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo.

Con ciò a dire che:

i. è possibile (e quindi non è un’ipotesi infrequente) il verificarsi di una situazione di commistione delle acque tra più stabilimenti, laddove:

a) uno (o più) stabilimenti convoglino, tramite condotta, le proprie acque reflue ad un altro soggetto titolare dello scarico;

b) venga costituito un consorzio tra più stabilimenti per lo scarico in comune delle acque reflue.

ii. In tal caso l’autorizzazione è unica e viene rilasciata in capo al titolare dello scarico finale (ipotesi a) o al consorzio (ipotesi b).

Posta dunque l’astratta possibilità di uno scarico in comune tra più stabilimenti, ciò che rileva in questa situazione – ed a cui bisogna prestare particolare attenzione – è la modalità di ripartizione delle responsabilità in caso di scarico comune.

Ed invero, secondo il medesimo comma 2 dell’art. 124 del TUA, nonostante lo scarico comune, rimangono ferme le responsabilità dei singoli titolari delle attività da cui origina lo scarico e quelle del gestore del relativo impianto di depurazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla Parte III del TUA.

In altre parole:

i. nonostante l’unicità dell’autorizzazione, rimangono ferme le responsabilità dei singoli titolari delle attività da cui generano i reflui, per le violazioni della Parte III del TUA;

ii. cui si affianca, la responsabilità del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle medesime disposizioni della parte III del TUA.

In linea con tale assunto, si pone anche la giurisprudenza, con una sentenza relativa alla costituzione di un consorzio, ma estensibile – quanto alla sua ratio – anche all’ipotesi sub a), secondo la quale “in presenza di un consorzio per l’effettuazione comune dello scarico, l’autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo ma restano ferme le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del decreto. Si tratta, in questo caso di una eccezione espressamente prevista in ragione della particolare natura degli enti consortili finalizzata ad una semplificazione procedurale che prevede il rilascio di un unico titolo abilitativo ben distinguendo, tuttavia, le posizioni dei singoli consorziati in tema di responsabilità1.

Pertanto, per rispondere alla domanda che ha dato origine al presente scritto: è possibile uno scarico in comune tra più stabilimenti, ma attenzione alla ripartizione interna delle responsabilità!

Lo scarico comune infatti non esime i singoli titolari delle attività, dall’obbligo di conformità dei reflui ai valori-limite previsti dalla legge, se non si vuole incorrere nelle penetranti sanzioni previste in materia di scarichi dal Capo I (art. 133-136) e Capo II (137-140) del Titolo V della Parte III del TUA.


1 Cass. Pen., sez. III, 27 aprile 2011 n. 16446.

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