È possibile prevedere la figura di preposto ambientale?

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La figura del preposto è espressamente prevista nell’ambito della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, dal Dlgs 81/20081  e segnatamente, viene definita dall’art. 2 comma 1 lett. e), come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il ruolo del preposto è, dunque, generalmente ricoperto da figure - quali capireparto, capisquadra, capiofficina, ecc - che si occupano di sovraintendere e vigilare le operazioni di altri lavori.

Il D. Lgs. n. 81/20081 il cui art. 3 “Campo di applicazione” recita: “Il presente decreto legislativo si applica a tutti settori di attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio”, per tali ragioni, per giurisprudenza costante2 la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro viene applicata anche in materia ambientale.

Pertanto è astrattamente prevedibile la figura del preposto ambientale, il quale, al pari del preposto alla sicurezza, opera come “sentinella”, in contesti operativi di rischio ambientale, garantendo l’attuazione da parte dei lavoratori delle direttive ricevute dal datore di lavoro e/o dai dirigenti delegati.

Per tale ragione, possono considerarsi preposti persone anche non formalmente indicate come tali ma che ricoprono “di fatto” il suddetto ruolo.

Ciò è espressamente riconosciuto dal legislatore che all’art. 2993 del D. Lgs. n. 81/08 stabilisce le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

Pertanto, tale figura è riconducibile ad una scelta organizzativa del datore di lavoro e non ad un obbligo imposto dal legislatore e non richiede necessariamente un riconoscimento formale di nomina ma è strettamente individuabile in base ai compiti concretamente svolti all’interno dell’azienda.

Per tale ragione, appare lecito sostenere la nomina a preposti anche di soggetti che vantano nell’ambito aziendale una posizione di subordine gli uni con gli altri qualora tale posizione ricoperta assurga su di sè - rectius comprenda - poteri di vigilanza su altri soggetti secondo quanto sopra espresso.

In buona sostanza, tale ruolo non essendo strettamente formale ma rientrando nell’ambito di competenze di fatto accertate “sul campo” può essere ricoperto da diversi soggetti senza la necessità di stringenti criteri normativi in ordine alla posizione (subordinata o meno) aziendale ricoperta.

Il ruolo di preposto, comporta la responsabilità per la violazione delle connesse attribuzioni4.

Pertanto, applicando analogicamente, per espressa previsione giurisprudenziale, la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è possibile prevedere la figura del preposto in materia ambientale, da intendersi come quel soggetto che viste le proprie capacità professionali ed in virtù delle competenze e dei poteri gerarchici e funzionali attribuitigli, sovraintende le attività lavorative controllandone la regolarità rispetto alla normativa ambientale.


1 D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

2 Su tutte n. 6441/2000, Sez. III, la Corte di Cassazione

3 Art. 299 (Esercizio di fatto di poteri direttivi) del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

4 In materia salute e sicurezza Cfr. Art. 56 (Sanzioni per il preposto) del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

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