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La norma cui far riferimento con riguardo ai consulenti ADR è il D.Lgs. 35 del 2010 rubricato “Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose”.
Tale decreto all’art. 11 (Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose) prevede che: “1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall’ADR, RID, ADN.
2. Il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all’ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l’impresa.
[…]
8. Il certificato di formazione professionale di cui all’ADR, RID, ADN è rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito del superamento dell’esame di cui al comma 9.
[…]”.
Poste le modalità sopra descritte per l’ottenimento dell’attestato di consulente ADR, dalla lettura dell’articolo in commento non risultano esservi oneri in capo all’amministrazione, che nomina il consulente medesimo, per omessa verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal soggetto che si intende incaricare.
In ragione di tale assenza di sanzioni si potrebbe propendere per la possibilità di accogliere la mera autodichiarazione senza richiedere alcun altro documento attestante la veridicità dei dati in essa contenuti.
Tuttavia il punto 3 del citato art. 11 in materia di ADR, prevede che il legale rappresentante che nomina il consulente ne debba comunicare le complete generalità all’ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l’impresa.
Tale definizione risulta laconica nella sua formulazione non specificando la norma cosa si intenda per complete generalità del consulente.
Ed invero se da una parte l’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 farebbe propendere per la sostanziale equiparazione di tale attestazione rispetto alla copia del certificato di abilitazione, dall’altro risulta necessario che nella suddetta autodichiarazione siano presenti tutte le generalità del consulente onde consentire all’amministrazione di comunicare tali informazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La sostanziale equivalenza dell’autodichiarazione rispetto al documento certificativo della qualifica professionale di consulente ADR è infatti garantita dal citato art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) del DPR 445/20001 il quale prevede che: “1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
[…]
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
[…]”.
In conclusione quindi:
- l’amministratore di un’impresa che deve nominare un consulente ADR ha l’onere di comunicare le generalità complete del soggetto incaricato all’ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l’impresa;
- tali generalità possono essere anche attestate per il tramite di un’autodichiarazione redatta ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;
- sarà cura dell’impresa che nomina il consulente ADR richiedere tutti gli elementi necessari per indicare univocamente il soggetto scelto quale consulente ADR.