È valida l’istanza di ricorso presentata al Comitato Nazionale sprovvista di firma pec del legale rappresentante?

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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 (Ricorsi al Comitato nazionale), comma 1 del D.M. 120/20141Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali, nonché delle sezioni di cui all’articolo 3, comma 3, gli interessati possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso.”

A norma della suddetta disposizione, dunque, i ricorsi avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali devono avvenire mediante presentazione di ricorso in bollo al Comitato nazionale, ovverosia mediante consegna di documento cartaceo corredato di apposita marca da bollo che ne attesti la validità.

Si specifica mediante documento cartaceo in quanto, la norma in esame, fa espresso riferimento al d.P.R. 1199/1971 relativo, per l’appunto, alle modalità e condizioni di presentazione dei ricorsi avverso gli atti delle pubbliche amministrazioni. Orbene, vista la data di pubblicazione del decreto appare indubbio che, lo stesso, stabilisca modalità di presentazione dei ricorsi esclusivamente in via cartacea non essendo previste, in quegli anni, modalità di comunicazione informatiche. Ed invero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 (Termine di presentazione), comma 2 del suddetto decreto è stabilito espressamente che: “Il ricorso è presentato all’organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l’atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l’ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.”.

Come noto, l’avvento delle nuove tecnologie finalizzate alla semplificazione dei mezzi di comunicazione ha modificato le modalità di trasmissione di provvedimenti, comunicazioni e documenti tra soggetti, compresi quelli pubblici, facendo sì che il Legislatore stabilisse, mediante apposite leggi, modalità di trasmissione alternative rispetto a quella cartacea ma di identica valenza legale. In particolare, si fa riferimento all’istituzione della c.d. Posta Elettronica Certificata (PEC) istituita mediante la Legge 16/2003. Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del d.lgs. 82/2005 l’invio di messaggi tramite PEC è equiparato, a tutti gli effetti di legge, alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento.

Ciò premesso, con specifico riferimento alla presentazione del ricorso avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo al Comitato nazionale si evidenzia che, le stesse, a norme di legge sono dunque presentabili mediante:

  • raccomandata con ricevuta di ritorno
  • posta Elettronica Certificata

Ebbene, se da un lato l’istanza con ricevuta di ritorno necessita, chiaramente, di firma autografa del legale rappresentante dell’impresa ricorrente (ai fini della validità del documento) ciò non vale per l’istanza presentata mediante Posta Elettronica Certifica, la quale, essendo un mezzo di trasmissione informatico, necessiterebbe, invece, della c.d. firma digitale la quale, come noto, si presenta come equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta. Ed invero, mediante la Circolare prot. n. 146 del 4 maggio 2018 il Comitato nazionale dell’Albo si esprime in tal senso stabilendo letteralmente di “accettare le istanze provenienti da pec dell’impresa ricorrente, come dichiarata al Registro Imprese, anche se sprovvista di firma digitale del legale rappresentante. Sarà invece dichiarato irricevibile il ricorso proveniente da pec diversa da quella dell’impresa, salvo giusta delega del legale rappresentante e firma digitale del mittente.”.

Alla luce di quanto stabilito dalla Circolare sopra menzionata, pertanto, i ricorsi al Comitato nazionale avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo possono essere presentati mediante PEC:

anche se privi della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa;

esclusivamente se provenienti da PEC dell’impresa ricorrente, salvo giusta delega del legale rappresentante e firma digitale del mittente.


1 Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 giugno 2014, n. 120 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

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