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La c.d. emergenza COVID19, come ben tutti sanno, sta creando non pochi problemi di gestione per tutti i soggetti operanti nel settore dei rifiuti. Non sembra infatti facile districarsi tra le molteplici normative emanate che, da un lato, tentano di salvaguardare salute e la sicurezza mediante la predisposizione di misure aggiuntive di protezione e, dall’altro, cercano di alleggerire il carico degli adempimenti burocratici ed economici che pesano sulle imprese.
Come noto, per i soggetti di cui all’art. 189 comma 3 del D.lgs. 152/2006 (nella versione attualmente vigente) - ovverosia commercianti ed intermediari senza detenzione, imprese ed enti che effettuano operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, imprese od enti produttori iniziali di rifiuti e da ultimo imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti: da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, o costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi – vige l’obbligo di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, ovverosia dello strumento che consente di raccogliere ed elaborare statisticamente (con cadenza annuale) i dati sui rifiuti raccolti dai Comuni, prodotti da imprese ed enti, trasportati, intermediati, commercializzati e sottoposti a trattamenti finalizzati al recupero o allo smaltimento.
Di regola, la scadenza per tale adempimento è quella del 30 aprile di ogni anno. Posta tuttavia l’emergenza sanitaria attualmente in corso e sopra richiamata, il Legislatore ha deciso di inserire tale adempimento fra quelli espressamente prorogati dal recente Decreto Legislativo 117 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia).
Ed invero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 (Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) comma 1 del suddetto decreto “1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70; […]”
Ai sensi di tale disposizione, pertanto, slitta di due mesi – dal 30 aprile al 30 giugno – il termine di presentazione del MUD.
Si segnala inoltre che, ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 si prevede inoltre, la sospensione delle sanzioni MUD relativamente alla “zona rossa”, ove sono sospesi fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Data l’emergenza sanitaria in corso, l’adempimento di presentazione del MUD rientra dunque tra gli adempimenti espressamente prorogati dal Legislatore. Ai sensi del sopra citato d.l. Cura Italia, infatti, la scadenza di presentazione del Modello slitta dal 30 aprile 2020 al 30 giugno dello stesso anno.