Emergenza Covid19: quali deroghe alla gestione del deposito temporaneo?

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Con circolare ministeriale recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”1 il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare è intervenuto in ordine alla situazione emergenziale causata dal Covi19 al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale.

In tale quadro, il Ministero ha previsto che “ove le competenti autorità si risolvano ad adottare ordinanze adottate ai sensi dell’art. 1912, del d.lgs. n. 152 del 2006, si ritiene possibile prefigurare, tramite queste ultime, la possibilità di addivenire ai seguenti regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla durata dell’emergenza”. Proprio quest’ultimo articolo del Testo unico stabilisce che “qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti”. Ed invero, la suddetta circolare ministeriale in materia di deposito temporaneo prevede espressamente che “Le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, ove le autorità competenti lo ritengano necessario e comunque fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, potrebbero consentire il deposito temporaneo di rifiuti:

- fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti,

- mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi”.

Ebbene, come noto l’art. 183 del Testo unico quanto al deposito temporaneo individua due criteri di gestione, ovvero i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo le seguenti modalità alternative:

- criterio quantitativo: 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

- criterio temporale: cadenza almeno trimestrale.

Pertanto, sarà necessario verificare se siano state emesse specifiche ordinanze contingibili ed urgenti nei territori di interesse al fine di consentire una gestione del deposito temporaneo in deroga alla suddetta normativa generale del testo unico.

Sul punto, si segnala, ad esempio:

1. L’ordinanza del 3 aprile 2020 n. 57 della Regione Emilia-Romagna3 con la quale in materia viene disposto che: “in deroga al punto 2, lettera bb), comma 1 dell’articolo 183 del D.lgs. n. 152/06 e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, sia consentito il “deposito temporaneo” di rifiuti: fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi, di cui non più di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. Il termine di durata del deposito temporaneo, anche laddove il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, non può superare i 18 mesi”.

2. Decreto del 1 aprile 2020 n. 520 della Regione Lombardia4 al cui punto 17 viene stabilito “che siano concesse, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, ai soggetti che gestiscono rifiuti in deposito temporaneo le seguenti deroghe automatiche a quanto previsto dall’art 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs 152/2006 e in particolare:

- i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

- devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.”

In conclusione, attualmente occorre verificare le disposizioni contingibili ed urgenti emanate dalle autorità competenti per verificare deroghe in materia di gestione dei rifiuti, in particolare quanto ai criteri quantitativi e temporali del deposito temporaneo.


1 Circolare ministeriale n. 22276 del 30 marzo 2020 recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni.”

2 Art. 191 (Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi) del D. Lgs. n. 152/2006.

3 Regione Emilia-Romagna Oridnanza n. 57 del 3 aprile 2020: “Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata

4 Regione Lombardia decreto n. 520 del 1 aprile 2020: “Ordinanza Contingibile Ed Urgente Ai Sensi Dell’art. 191 Del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni Urgenti In Materia Di Gestione Dei Rifiuti E Di Bonifica A Seguito Dell’emergenza Epidemiologica Da Covid-19”.

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