Esiste una peculiare disciplina per il trasporto di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi?

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Al fine di fornire risposta al quesito posto occorre richiamare il D.M. 22 ottobre 20081 il quale, infatti, prevede una disciplina derogatoria per i rifiuti costituti da toner esausti non contenenti sostanze pericolose – finalizzata a semplificare le modalità amministrative di raccolta e trasporto.

Ed invero, l’art. 1 del citato decreto statuisce espressamente che “1.  La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalità amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell’allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.  Il formulario di identificazione di cui all’art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 è validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purché la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.

3.  Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35 cm x 35 cm x 70 cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30 kg”.

Pertanto, dalla disposizione in esame emerge che per il trasporto dei toner esausti non contenenti sostanze pericolose (codice CER 080318) non è necessaria la predisposizione del formulario ex art. 193 del TUA - bensì è sufficiente il documento di trasporto ex DPR 472/1996 - a condizione che:

i. tali rifiuti siano destinati al recupero;

ii. tali rifiuti siano conferiti direttamente dai soggetti utilizzatori del sistema di stampa elettronica presso impianti autorizzati alle operazioni di recupero R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell’allegato C alla Parte IV del TUA;

iii. la consegna di tali rifiuti avvenga direttamente presso l’impianto finale di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi;

iv. durante il trasporto siano utilizzati imballi tipo «eco-box» con determinate caratteristiche qualitative.

Ciò posto, è opportuno rimarcare che tale peculiare regime non si applica, tuttavia, ai toner esausti contenenti sostanze pericolose (codice CER 080317*) i quali, infatti, debbono essere accompagnati – durante il relativo trasportato - dal formulario ex art. 193 del TUA.

Emerge dunque che, relativamente al trasporto dei toner esausti, esiste un regime differenziato a seconda che i medesimi rappresentino – o meno – un rifiuto pericoloso.


1 Decreto Ministeriale 22 ottobre 2008 

Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.

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