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Al fine di dare risposta al quesito posto è preliminarmente opportuno evidenziare che il regime derogatorio previsto dalla disposizione in esame è applicabile alla sola manutenzione ordinaria e non anche a quella straordinaria.
Ed infatti, le attività manutentive riconducibili all’art. 266 co. 4 del TUA non sono tutte le manutenzioni, ma devono intendersi con stretto riferimento ai rifiuti provenienti dalle piccole attività di manutenzione (si pensi ad esempio, all’idraulico, al meccanico, ovvero all’elettricista), le quali – come è evidente - producono modeste quantità di rifiuti.
Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che non esiste una precisa soglia quantitativa tale da determinare – con precisione – quando una “generica” attività manutentiva possa essere considerata “piccola” manutenzione e, consequenzialmente, godere del regime di cui all’art. 266 co. 4 e quando, invece, non lo sia.
In ogni caso, un’importante indicazione in tal senso può essere ricavata dal nuovo art. 193 co. 51 del TUA - introdotto dal D.Lgs. 205/2010, che tuttavia, salvo ulteriori deroghe, entrerà in vigore entro il 1° gennaio 2019 – il quale esonera il produttore dall’obbligo di redazione del FIR per il traporto dei propri rifiuti non pericolosi, a condizione che il trasporto medesimo avvenga “occasionalmente” e “saltuariamente”, ovvero a condizione che il trasporto – non eccedente i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno - non sia effettuato complessivamente più di quattro volte l’anno e comunque, in ogni caso, che non vengano trasportati più di cento chilogrammi o cento litri l’anno.
Pertanto, applicando analogicamente tale norma, ad avviso dello scrivente può induttivamente ricavarsi che il limite quantitativo entro cui un’attività può essere considerata piccola manutenzione, deve essere individuato nella circostanza che da tale attività esiti un quantitativo tale di rifiuti che non necessiti di più di una singola “movimentazione” (con piccoli automezzi) isolata nel tempo, in modo da confermare “l’occasionalità” e la “saltuarietà”2.
In conclusione, non esiste una precisa soglia quantitativa che permette di determinare – con esattezza – quando una “generica” attività manutentiva possa essere considerata “piccola” manutenzione e, quindi, godere del regime di cui all’art. 266 co. 4 del TUA. Tuttavia, applicando analogicamente il nuovo art. 193 co. 5 del TUA, ad avviso dello scrivente può ricavarsi che il limite quantitativo entro cui un’attività può essere considerata piccola manutenzione, deve essere individuato nella circostanza che da tale attività esiti un quantitativo tale di rifiuti che non necessiti di più di una singola “movimentazione” (con piccoli automezzi) isolata nel tempo, in modo da confermare “l’occasionalità” e la “saltuarietà”3.