Esistono regole particolari per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti?

Contenuto

Il deposito temporaneo, è quel raggruppamento di rifiuti - o deposito preliminare alla raccolta - effettuato nell’attesa del successivo trasporto dei rifiuti in un impianto di destinazione finale (recupero/smaltimento).

La sua particolarità – anche rispetto all’istituto omologo dello stoccaggio – sta nel fatto che per la sua regolarità non necessita di autorizzazione alcuna, ma solo il rispetto di regole ben precise. Regole cristallizzate all’interno del nostro Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006) e precisamente al suo articolo 183, comma 1, lettera bb).

Quest’ultima norma, per esempio, richiede che il deposito temporaneo venga effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti; che vengano rispettate le norme tecniche che regolano la gestione dei rifiuti contenenti sostanze pericolose; che venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e, per quel che qui interessa, che i rifiuti vengano avviati presso l’impianto di destinazione finale con cadenza almeno trimestrale (criterio temporale) o quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi (criterio quantitativo). In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Una norma simile, con qualche differenza, è stata prevista anche per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti.

Nello specifico, l’art. 23 del DPR 120/2017 stabilisce una disciplina particolare per i rifiuti classificati con i codici dell’elenco europeo 17.05.04 o 17.05.03* e segnatamente il deposito:

i. deve essere effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti;

ii. deve essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche che regolano la gestione dei rifiuti contenenti sostanze pericolose;

iii. i rifiuti devono essere avviati presso l’impianto di destinazione finale con cadenza almeno trimestrale, (indipendentemente dalle quantità in deposito) o quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

iv. nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall’azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

In definitiva, per le terre e rocce da scavo con CER 17.05.04 o 17.05.03* muta il criterio quantitativo di avvio all’impianto di destinazione finale, fissato in 4.000 metri cubi (anziché in 30 metri cubi) di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti pericolosi (anzichè 10 metri cubi). Ferma restando la durata complessiva che non può superare un anno. Rimangono inoltre invariati il criterio temporale (trimestrale) e il necessario rispetto delle norme tecniche che disciplinano le sostanze pericolose. Altra particolarità sta nella necessaria messa a punto di tutte quelle opere utili a creare, durante il deposito, un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall’azione del vento e dalle acque meteoriche, anche mediante il convogliamento delle acque stesse.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI