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Il Tema è stato affrontato dalla giurisprudenza amministrativa di qualche anno fa.
Il Tar Friuli Venezia Giulia, infatti, nella sentenza del 1 agosto 2017 n.257 si è pronunciato sull’obbligo del gestore della discarica relativamente alle garanzie fideiussorie, sia per la fase di gestione che per la fase successiva, previste dal D. Lgs. 36/2003, per discariche autorizzate prima dell’entrata in vigore di tale decreto, ma ancora attive.
Ed invero, nel caso di specie, il ricorrente, una Società proprietaria di una discarica classificata di 1 categoria, composta di due distinti invasi, di cui uno (lotto 1) già saturato e l’altro (lotto 2) con capacità residua pari a 60.000 mc per la quale era stata avviata la fase di chiusura, stante la mancata approvazione del piano di adeguamento imposto dal D.Lgs. n. 36/2003, era stato diffidato dall’autorità competente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 208, 13° comma, lettera a)1 del D.Lgs. n. 152/2006 affinché venisse rinnovata la garanzia finanziaria per la gestione del menzionato lotto 2 della discarica.
La Società ricorrente impugnava la diffida deducendo quattro motivi di illegittimità fra i quali, per quel che interessa il quesito in esame, la violazione degli artt. 208 D.Lgs. n. 152/2006 e 17 L.R. F.V.G. n. 30/1987 per carenza dei presupposti per l’adozione della diffida, in quanto la discarica per cui era stata fatta la diffida era stata autorizzata antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003, decreto che ha introdotto l’obbligo di prestare le garanzie fideiusorrie.
Ebbene i giudici, nel dirimere la controversia hanno ritenuto di assoggettare la discarica alle suddette prescrizioni in quanto ancora attiva al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina poiché limitatamente al lotto 2, non era stato adottato da parte delle autorità preposte l’atto di chiusura di cui all’art. 128 del D.Lgs. n. 36/2003.
Infatti, ai sensi di tale disposizione la discarica può̀ ritenersi chiusa solo a seguito di ispezione sul sito da parte dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione che dovrà, successivamente, comunicare al gestore l’approvazione della chiusura.
Al riguardo, inoltre, va rilevato che l’art. 17 del d.lgs. 36/2003, nel dettare disposizioni transitorie e finali, al comma 3 prevede che: “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell’autorizzazione[…], o su sua delega, il gestore della discarica, presenta all’autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all’articolo 14”.
Il legislatore, dunque, è chiaro nel prevedere in capo ai titolari di discariche autorizzate alla data di entrata in vigore della novella - ossia al 27 marzo 2003 - un obbligo di presentazione di un Piano di Adeguamento, che contenga necessariamente le garanzie finanziarie.
In conclusione, quindi, la circostanza che una discarica fosse già stata in attività alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003 (seppur i conferimenti fossero cessati) la fa indiscutibilmente rientrare tra quelle per cui è obbligatoriamente prevista la presentazione del Piano di Adeguamento, nonché fra quelle per le quali – qualsiasi sia l’esito del procedimento di approvazione del Piano stesso - sussiste l’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni previste dal menzionato decreto.