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Ai sensi dell’art. 183, lett. aa) del d.lgs n. 152/06 si definiscono “stoccaggio”: “le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta”.
Alla successiva lett. bb) si definisce invece “deposito temporaneo”: “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo”.
Si tratta, pertanto, di fattispecie differenti: in estrema sintesi il deposito temporaneo si pone prima della raccolta (non è operazione di recupero né smaltimento e non è quindi soggetta ad alcuna autorizzazione) mentre lo stoccaggio fa parte della gestione.
In definitiva, il rispetto delle condizioni previste dalla normativa per il deposito temporaneo traccia la linea di confine: si può realizzare un deposito temporaneo e controllato di rifiuti solamente a fronte del rispetto di tutte le condizioni dettate dalla normativa. In particolare, il deposito temporaneo è quel raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo di produzione1 con il rispetto dei limiti di giacenza determinati dalla natura e dalla quantità dei medesimi o dal decorso del tempo.
Nell’ipotesi in cui, invece, non vengano rispettate le condizioni non si realizzerà un deposito temporaneo, ma deposito preliminare o stoccaggio per il quale sarà richiesta una preventiva autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, in difetto della quale il deposito integrerà un reato. L’orientamento della giurisprudenza è costante nel riconoscere stoccaggio (e non deposito temporaneo) nell’ipotesi in cui i rifiuti vengano raggruppati in un luogo diverso da quello di produzione2.
In conclusione, gli accumuli dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di rifiuti sono riconducibili allo stoccaggio oppure al deposito temporaneo a seconda che vengano - o meno – rispettati i limiti previsti dalla normativa suesposta.