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Gli elementi costitutivi del reato di inquinamento ambientale: quale corretta definizione?
Ai sensi dell’art. 452-bis c.p. – così come introdotto con la L. 22 maggio 2015 n. 68 – il reato di inquinamento ambientale punisce “con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”
Non può tuttavia non sottolinearsi come, sin da subito, la norma sia risultata piuttosto generica ed indeterminata tanto da lasciare, in sede applicativa, spazio a dubbi ed interpretazioni.
Ed invero, la Corte Suprema1 si è pronunciata più volte sul significato degli elementi costitutivi del reato di inquinamento ambientale, individuandone l’estensione applicativa.
Dunque, i punti fermi individuati dalla suddetta giurisprudenza posso individuarsi nelle seguenti definizioni:
“abusività”: indica “la condotta posta in essere non soltanto in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali” - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative2.
Con la precisazione che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma3.
“compromissione e deterioramento”: consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi4, chiarendo, peraltro, che non assume rilievo l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all’art. 452-quater c.p.
“significativi e misurabili”: si è ulteriormente chiarito che il termine “significativo”, nella sua accezione letterale, denota senz’altro incisività e rilevanza, mentre “misurabile” può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile, escludendo, sulla base dell’assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi, l’esistenza di un vincolo assoluto per l’interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, che pur rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge, mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti5.
Da ciò, si evidenzia come seppur tali definizioni apportano un contributo significativo nell’interpretazione della norma, delimitandone concetti vaghi e generici, la fattispecie rimane complessa e lascia spazio ad un ruolo di verifica da parte del giudice delle suddette condizioni individuate.
In conclusione, dunque, il reato di inquinamento ambientale si configura con una condotta posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni, sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime ovvero in violazione di leggi statali o regionali che comporta uno squilibrio funzionale ovvero strutturale - incisivo, rilevante, quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile - della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema.