Per rispondere al quesito, occorre preliminarmente rammentare che ai sensi della previgente formulazione dell’art. 230, co. 5 T.U.A., era previsto che “i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva”.
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