I bidoni utilizzati per il trasporto di oli usati, ove presentino ancora residui di sostanza, sono classificati come rifiuti pericolosi?

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Riguardo alla questione relativa alla classificazione come “rifiuti pericolosi” i rifiuti contenenti olio” come, ad esempio i bidoni vuoti precedentemente utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di olio motore, si è pronunciata la Corte di Cassazione, nella sent. del 7 dicembre 2018 n. 54704.

In particolare, la controversia sulla quale è stata chiamata ad esprimersi la Suprema Corte vedeva coinvolte una serie di soggetti condannati, sia in primo grado che in appello, per il reato di trasporto illecito di rifiuti in zona dichiarata in stato di emergenza nel settore smaltimento rifiuti di cui all’art. 6 L. 210/20081, per avere ripetutamente trasportato, a bordo di un camion, un bidone che sul fondo presentava tracce di olio motore.

La norma in questione, invero, prevede tra l’altro che “nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225”, tra cui è compresa anche la Calabria, luogo di svolgimento dei fatti di causa, “chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito […] con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi2.

Ebbene, sul punto, nonostante gli imputati avessero dichiarato che il bidone incriminato era un mero recipiente usato per riporvi i rifiuti trasportati per evitare che la sostanza si disperdesse sul cassone del veicolo – e non anche un rifiuto esso stesso, la Suprema Corte ha ricordato che l’Allegato D al D.Lgs. 152/2006 classifica come rifiuti pericolosi – non solo gli oli minerali e sintetici usati – ma anche i “rifiuti contenenti olio”, identificati con il codice CER 16 07 08*.

Sulla scorta di tale elemento, pertanto, la stessa è giunta ad affermare che il bidone con le tracce di olio rinvenuto dalle Forze dell’Ordine a bordo del camion degli imputati fosse da considerarsi un rifiuto pericoloso ai sensi dell’art. 184 c. 1 D.Lgs. 152/2006 e che, quindi, esso avrebbe dovuto essere trasportato in conformità alla normativa in materia di rifiuti.

l’Allegato D al D.Lgs. 152/2006 classifica come rifiuti pericolosi – non solo gli oli minerali e sintetici usati – ma anche i “rifiuti contenenti olio”, identificati con il codice CER 16 07 08*.

In conclusione la giurisprudenza ha affermato che la normativa ambientale classifica come rifiuti pericolosi non solo gli oli minerali e sintetici usati  ma anche i “rifiuti contenenti olio”.


1 L. 210/2008 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale”.

2 Art. 6 c. 1 lett. d) L. 210/2008 recante “Disciplina sanzionatoria”.

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