I corpi idrici di uso civico sono di competenza statale o regionale?

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L’istituto dell’uso civico o, più correttamente, del dominio collettivo, configura una situazione di promiscuo godimento in cui più soggetti, accomunati dal fatto di risiedere in un comune contesto territoriale, esercitano su un bene le prerogative derivanti dalla titolarità di un diritto dominicale.

Storicamente, con tale concetto si è inteso indicare una situazione giuridica in cui una porzione di terreno di appartenenza pubblica o privata è oggetto di godimento da parte di una collettività determinata, la quale - esercitando, tra le altre attività specificamente indicate, l’uso di acque - trae utilità dalle stesse per il perseguimento di finalità di interesse generale.

Ciò premesso, ad oggi, grazie all’intervento legislativo riformista del 2001, la potestà legislativa nel nostro ordinamento è esercitata:

- in via esclusiva dallo Stato nelle materie di cui all’art. 117 c. 2 Cost.;

- in via concorrente tra Stato e Regioni nelle materie di cui all’art. 117 c. 3 Cost.;

- in via residuale dalle Regioni su tutte le altre materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato o alla competenza concorrente (art. 117 c. 4 Cost.).

Con riguardo alla competenza legislativa residuale delle Regioni va tuttavia rilevato che essa deve essere intesa alla luce del fatto che tra le materie formalmente attribuite dall’art 117, comma 2, Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato vi sono delle c.d. “competenze finalistiche”.

In questo caso la disposizione costituzionale più che una materia individua un “fine”, per il perseguimento del quale lo Stato è legittimato anche a invadere con sue norme le materie di competenza residuale regionale.

Si tratta in particolare delle materie di cui alle lettere l) (giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa), m) (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) e s) (tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali) dell’art 117 c. 2 Cost.

Con riguardo alla nozione della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” di cui alla lettera s) del comma 2 dell’art. 117 Cost. questa è stata, nella pratica e nella giurisprudenza, interpretata così ampiamente da consentire allo Stato di disciplinare con proprie leggi la gestione dei corpi idrici, la difesa del suolo, la biodiversità, lo sviluppo rurale, la tutela della salubrità degli alimenti.

Ciò a dire che, ove la materia attribuita in via esclusiva alla competenza dello stato, per l’ampiezza che la caratterizza, sia tuttavia una cd materia trasversale e dunque si intersechi anche con materie destinate alla competenza regionale, con riguardo a tali profili quest’ultima è cedevole tanto da essere oggetto di regolamentazione solo da parte degli organi nazionali dotati dei corrispondenti poteri di normazione.

In sintesi, dunque, nell’ambito delle materie in cui le Regioni hanno competenza residuale, tutti i profili ad esse interconnessi che rientrino tra le prerogative esclusive dello Stato potranno essere oggetto di regolamentazione solo da parte degli organi nazionali dotati dei corrispondenti poteri di normazione.

Alla luce dell’attuale situazione normativa a livello nazionale in materia di usi civici, unitamente all’assetto delle competenze tracciato dalla Costituzione nell’interpretazione che di esso ha dato la Corte Costituzionale, deve pertanto ritenersi che lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva in materia di domini collettivi e relativi usi civici.

Ciò con effetto limitativo sul potere delle Regioni di incidere sulla materia con proprie leggi anche per quanto concerne le così dette materie “trasversali”, ovvero quelle materie di competenza statale che, per l’ampiezza che le caratterizza, sono suscettibili di intersecarsi con quelle attribuite dall’art. 117 alla potestà normativa delle Regioni.

Questo comporta che, anche nell’ambito di materie in cui le Regioni abbiano competenze residuali (come in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali) tutti i profili ad esse interconnessi che rientrino in uno dei settori appartenenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato possano essere oggetto di regolamentazione solo ed esclusivamente da parte degli organi nazionali dotati dei corrispondenti poteri di normazione.

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