I materiali esplosivi in disuso sono esclusi dalla normativa sui rifiuti?

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A ogni capodanno si ripropone l’annosa questione: come gestire i residui dei fuochi d’artificio? Gli stessi rientrano nelle esclusioni di cui all’articolo 185, comma 1, lettera e) del Testo Unico Ambientale?

La domanda non è di poco conto, perché rientrare o meno all’interno di una delle “esclusioni” di cui all’art. 185 D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale o TUA), significa non dover applicare tutto quell’elenco di regole previste dalla Parte IV del TUA in tema di gestione dei rifiuti.

Dunque, la norma ci dice che: “Non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del presente decreto «i materiali esplosivi in disuso”.

Senza null’altro specificare.

Occorrerà allora guardare altrove per cercare la nostra definizione.

È il decreto ministeriale 12 maggio 2016 n. 101 che ci fornisce il chiarimento tanto atteso (di materiali esplosivi in disuso), ricomprendendovi: i prodotti esplodenti e i rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso (inutilizzati, scaduti, ritirati).

Con l’ulteriore specificazione che ai residui inerti generati dall’accensione di fuochi di artificio all’interno dei nuclei domestici e quelli giacenti su strade e aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, inclusi i litorali costieri, si applica la disciplina dei rifiuti urbani.

Ne deriva che i residui di fuochi d’artificio di capodanno devono essere gestiti come rifiuti urbani e quindi sarà il servizio pubblico di igiene urbana che provvederà alla loro raccolta, trasporto e avvio a un impianto di destinazione finale.

Discorso diverso deve, invece, essere fatto per i fuochi d’artificio, come quelli delle missioni di salvataggio, rimasti inutilizzati, che invece fuoriescono dalle norme sui rifiuti.

Ma questo vuol dire che possono essere gestiti come meglio si crede?

Assolutamente no!

È lo stesso DM sopra citato che ci dice che devono essere:

depositati in contenitori idonei e separati;

raccolti ogni tre mesi o, in alternativa, quando il quantitativo complessivamente raggiunge i 10 Kg. In ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno;

smaltiti in impianti di termodistruzione autorizzati.

A ben vedere si segue l’impianto di regole previsto dalla Parte IV del Testo Unico Ambientale.

In conclusione i residui dell’accensione di fuochi di artificio all’interno di nuclei domestici o quelli giacenti su strade e aree pubbliche ovvero private comunque soggette ad uso pubblico, devono essere trattati e gestiti come rifiuti urbani.

I residui esplodenti inutilizzati, scaduti e ritirati dovranno invece seguire le regole del DM 12 maggio 2016 n. 101.

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