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La questione riguardante la possibilità di sostituire i materiali naturali componenti la copertura di una discarica, con materiali geo-sintetici è stata affrontata dalla giurisprudenza amministrativa, che in una recente sentenza1 ha risposto in modo affermativo.
Nel caso di specie alcune Amministrazioni Comunali avevano impugnato una serie di atti con cui la relativa Provincia aveva rilasciato, al Comune convenuto in giudizio, pareri favorevoli di VIA e AIA relativamente all’innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento e alla modifica del pacchetto di copertura superficiale finale di una parte della discarica presente nel territorio del suddetto Comune.
I Comuni ricorrenti, fra i vari motivi di ricorso presentati, lamentavano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.36 del 2003 in quanto con i provvedimenti impugnati la Provincia aveva approvato il progetto di modifica del pacchetto di copertura superficiale della discarica, prevedendo la sostituzione dei materiali naturali (ghiaia e argilla) indicati dal D.Lgs. n. 36/2003 con materiali geo-sintetici, dei quali, secondo la tesi dei ricorrenti, non era stata nemmeno dimostrata l’equivalenza in termini prestazionali.
Ebbene, nella disamina delle motivazioni presentate dalle parti ricorrenti, il TAR Marche ha ritenuto il suddetto motivo di doglianza infondato.
Secondo la valutazione della suddetta Giurisprudenza amministrativa, infatti, ha affermato che:
“è vero che il punto 2.4.3.2 dell’Allegato al D.Lgs. n. 36/2003 non prevede espressamente la sostituibilità dei materiali naturali con materiali sintetici, ma è anche vero che la norma non pone alcun divieto in tale senso. Ma, del resto, l’esigenza a cui sono finalizzate le pertinenti prescrizioni del D.Lgs. n. 36/2003 (le quali sono di per sé abbastanza risalenti nel tempo, come ancor più risalente è la direttiva comunitaria di riferimento) è quella di evitare che dalla discarica fuoriescano emissioni nocive e dunque qualsiasi soluzione tecnica che consenta di raggiungere tale obiettivo non può essere vietata in via di principio (visto anche il notevole progresso tecnico che si è registrato nel settore dei materiali c.d. geo-sintetici). Naturalmente l’autorità competente deve verificare in sede autorizzatoria l’equivalenza dei materiali ed imporre specifiche prescrizioni inerenti la fase attuativa”.
Il TAR Marche, dunque, stando a quanto sopra detto ed osservando che, nel caso di specie, la Provincia aveva provveduto a verificare la compatibilità dei materiali geo-sintetici con gli obiettivi prefissati nelle prescrizioni del D.Lgs. 36/2003, ha ritenuto il motivo di ricorso infondato ed ha affermato contestualmente la possibilità di sostituire i materiali naturali con i materiali geo-sintetici.
In conclusione, quindi, in materia di coperture di discariche, è possibile sostituire materiali naturali con materiali geo-sintetici. Il D.Lgs. 36/2003, infatti, non prevede espressamente la possibilità di effettuare tale sostituzione, ma nemmeno un divieto specifico in tal senso. La sostituzione è pertanto possibile, purché i materiali geo-sintetici utilizzati siano in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto decreto e che tale capacità sia verificata dall’autorità competente in fase autorizzatoria.