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La definizione positiva di imballaggio è stata dettata all’art. 3 punto 1 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che definisce imballaggio “tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli “a perdere” usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi”.
La direttiva 2004/12 ha poi introdotto criteri ausiliari alla stregua dei quali identificare la linea di confine tra ciò che è imballaggio e ciò che non lo è con maggiore precisione. In tal senso si è disposto:
“La definizione di ‘imballaggio’ è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell’allegato I sono esempi illustrativi dell’applicazione di tali criteri:
i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme…”.
La Corte di Giustizia1 intrepreta la nozione di imballaggio in senso estensivo e, sulla scia di quanto già argomentato in relazione ai sacchetti di platica,2 definisce i “mandrini” quali “imballaggi”3. La Corte ritiene soddisfatta la definizione positiva di imballaggio, per di più non occorre che gli imballaggi servano, simultaneamente, a “contenere e a proteggere determinate merci (…) a consentire la loro manipolazione e la loro consegna (…) e ad assicurare la loro presentazione», essendo sufficiente che essi svolgano una sola di tali funzioni”4. I mandrini, poi, sono funzionali a presentare l’articolo al consumatore poiché forniscono al consumatore un oggetto (ex: rotolo carta igienica, pellicola di alluminio) in modo adeguato per la vendita. Sono prodotti a perdere, che divengono rifiuti quando il prodotto è stato consumato. Quanto alla seconda condizione (positiva) della direttiva 94/62, rientrano nella prima delle categorie: imballaggi per la vendita.
La Corte afferma, pertanto, che “L’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, dev’essere interpretato nel senso che i mandrini in forma di rotoli, tubi o cilindri, attorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, venduti ai consumatori, costituiscono «imballaggi», ai sensi di tale disposizione”.
Quando la direttiva 2013/2/UE5 sostituisce l’allegato I alla direttiva 94/62 la questione incerta dei mandrini viene risolta a livello normativo. Tra gli Esempi illustrativi per il criterio i), sono articoli considerati imballaggio:
“…Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita…”.
In conclusione, i nuclei di cartone sui quali è avvolta la carta igienica o i fogli di alluminio oppure la carta assorbente sono imballaggi ai sensi della direttiva 94/62 così come modificata dalla direttiva 2004/12 (secondo l’interpretazione della Corte di giustizia) e sono stati inclusi tra gli esempi illustrativi di imballaggio all’indomani della direttiva 2013/12/Ue.