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Classificare un rifiuto come urbano, determina la necessità di procedere alla sua gestione all’interno del relativo ciclo. La gestione di tale tipologia di rifiuto deve avvenire all’interno di ambiti territoriali ottimali (ATO), sulla base di gare ad evidenza pubblica, atte a garantirne un affidamento in esclusiva al soggetto risultatone vincitore. Comporta, altresì, l’applicazione dei principi di autosufficienza e prossimità1.
I rifiuti ingombranti vengono generalmente classificati con il codice CER 20 03 07 (rifiuti ingombranti), e quindi ricompresi nella famiglia 20 03 (altri rifiuti urbani). Siamo quindi nel capitolo 20 (rifiuti urbani), come espressamente confermato dall’art. 184, comma 2, lett. a (“Sono rifiuti urbani, i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione […]”).
Purtuttavia, nonostante tale natura urbana, e la loro ricomprensione all’interno della famiglia 20 03 (e quindi non anche nella famiglia 20 01 relativa alle frazioni oggetto di raccolta differenziata), tale inclusione non esclude a priori che gli stessi possano essere ricondotti alla raccolta differenziata.
A sostenere questa affermazione possiamo evocare la stessa definizione di raccolta differenziata di cui al DM 26 maggio 20162, secondo il quale con tale locuzione si intende “la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separatamente in base al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico”. La stessa, in particolare, si sostanzia in una “attività propedeutica e necessaria alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti”.
La raccolta differenziata, dunque, poggia sul concetto di “raccolta separata” e si basa sulla distinzione tra quei materiali che si diversificano, gli uni dagli altri, in ragione delle specifiche caratteristiche che li compongono3.
Ed ancora, il medesimo DM stabilisce che “ai fini del calcolo dell’ammontare di rifiuti raccolti in modo differenziato, vengono prese in considerazione le seguenti frazioni: […] altre tipologie di rifiuti, anche ingombranti, costituiti da tali materiali raccolti separatamente ed avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia […]ingombranti misti a recupero: ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero […]”. Ed ancora, tra i codice CER computabili ai fini della raccolta differenziata viene ricompreso altresì il medesimo CER 20 03 07.
Pertanto, il rifiuto ingombrante potrà confluire nella raccolta differenziata, laddove raccolto separatamente al fine di un suo successivo avvio ad operazioni di riutilizzo/riciclaggio/recupero.
A riprova di ciò sta infine il DM 8 aprile 20084, che nel disciplinare i rifiuti differenziati, conferibili al centro di raccolta, espressamente prevede il CER 20 03 07, proprio dei rifiuti ingombranti.
In conclusione, quindi, i rifiuti ingombranti possono essere inclusi nella raccolta differenziata.