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La risposta al quesito posto deve essere resa tenendo in debita considerazione la normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Sul punto il garante privacy si era già espresso fornendo proprie indicazioni in data 14 luglio 2005 nella cui occasione era stato chiamato a dirimere diverse questioni di interesse sia per la normativa ambientale che per quella del trattamento dei dati personali.
In detta occasione, il Garante si era pronunciato sull’ispezionabilità dei sacchetti, sulla legittimità dell’utilizzo dei sacchetti della raccolta differenziata muniti di microchip o di dispositivi radio frequency identification (RFID) e anche sull’impiego di telecamere presso le ecopiazzole.
Quanto alle ecopiazzole il Garante nel proprio parere del 2005 indicava quali modalità di accesso da parte dell’utenza quelle richieste dai centri di raccolta ai quali l’utente può accedere esibendo un documento d’identità per il conferimento organizzato dei materiali della raccolta differenziata.
In tale occasione il Garante ha indicato come lecito il trattamento dei dati personali limitatamente alla finalità di accertamento della residenza nel comune del conferente e per verificare i quantitativi conferiti.
Il trattamento lecito dei dati tuttavia si ottiene quando l’utente abbia avuto la relativa informativa contenente tutti gli elementi di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (e ad oggi del GDPR 679/2016/UE) e che i dati raccolti siano conservati per il tempo necessario all’assolvimento dello scopo per il quale gli stessi sono stati raccolti.
“A garanzia degli interessati, il Garante prescrive a tutti i titolari del trattamento interessati, e in particolare a quelli oggetto dei reclami, quesiti e segnalazioni in atti, di conformare gli eventuali trattamenti di dati personali utilizzati ai richiamati principi in materia di protezione dei dati personali (art. 154, comma 1, lett. c) del Codice), tenendo presenti anche gli obblighi che attengono:
a) alla predisposizione dell’informativa (art. 13);
b) alle misure di sicurezza (artt. 31-36 e allegato B));
c) all’individuazione dei brevi periodi di eventuale conservazione dei dati personali raccolti e alla selezione dei soggetti che, in qualità di incaricati o responsabili del trattamento, sono autorizzati a compiere operazioni di trattamento sulla base dei compiti assegnati e delle istruzioni impartite (artt. 29 e 30)” recita il parere del Garante del 2005.
Le modalità indicate e disciplinate dal parere del 2005 sembrano tuttavia riguardare dei luoghi di conferimento con accesso svolto in presenza di un operatore, modalità distinta rispetto all’accesso autonomo delle eco-piazzole o isole ecologiche costituite da aree di conferimento poste su suolo pubblico ed in assenza di operatore.
Recentemente il Garante privacy ha aggiornato le proprie FAQ pronunciandosi anche sull’utilizzo delle telecamere per il monitoraggio delle eco piazzole al fine di verificarne il corretto utilizzo da parte dell’utenza nonché gli orari di deposito.
Tale aggiornamento trova la propria ratio nell’intervenuta entrata in vigore del Decreto dell’8 aprile 2008 che ha introdotto nel Testo Unico Ambientale la disciplina dei centri di raccolta, disciplina applicabile anche alle eco piazzole comunali laddove abbiano i requisiti organizzativi dei centri di raccolta.
Ad ogni buon conto il Garante pronunciandosi sulla facoltà di dotare le ecopiazzole di telecamere ha ribadito concetti già noti quali l’obbligo di informativa e la limitazione della conservazione dei dati al tempo necessario per le finalità di trattamento perseguite ma al contempo ha precisato che l’utilizzo di telecamere è consentito solo laddove non sia possibile esercitare una forma diversa di monitoraggio.
In conclusione è possibile impiegare telecamere nelle ecopiazzole da parte del Comune esclusivamente laddove non sia possibile utilizzare una tipologia diversa di monitoraggio e comunque nel rispetto della normativa in materia di trattamento dati in merito alla durata della conservazione e all’informativa all’utenza.