Il Datore di Lavoro può utilizzare degli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori? Il GPS posto sul mezzo impiegato per la raccolta di rifiuti urbani rientra fra questi?

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In merito al quesito posto è necessario richiamare l’art. 4 (impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo) dello Statuto dei Lavoratori che prevede la possibilità di utilizzare degli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, purché siano presenti determinati presupposti e precisamente:

- che l’impiego di tali strumenti avvenga esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;

- che tali strumenti siano installati previo accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di un accordo, di una autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate in più sedi territoriali, della sede centrale dell’INL.

Alle suddette condizioni, tuttavia, il comma 2 dell’art. 4 prevede un’eccezione che esonera il Datore di lavoro dai suddetti adempimenti laddove gli strumenti di controllo a distanza fossero utilizzati dal lavoratore per rendere la propria prestazione lavorativa.

Con ciò a dire che, se lo strumento mediante il quale è esercitabile il controllo a distanza è uno strumento necessario e, quindi, funzionale allo svolgimento dell’attività lavorativa, il Datore di lavoro non è tenuto al raggiungimento di un accordo sindacale o del rilascio di una autorizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per l’utilizzo dello stesso.

Tuttavia, la riconducibilità dei diversi strumenti di controllo a distanza, all’ambito di applicazione della suddetta eccezione, non è priva di dubbi.

Se infatti possono essere facilmente ricondotti nella categoria degli strumenti di controllo a distanza funzionali allo svolgimento dell’attività lavorativa, pc portatili, i-pad, smartphone, o social network, lo stesso non si può dire con riguardo agli strumenti di geolocalizzazione posti sugli automezzi aziendali.

Sul punto, invero, si è espresso lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro che con Circolare n. 2 del 7 novembre 2016, ha precisato che, dovendosi considerare come “strumenti di lavoro tutti quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua disposizione” si deve ritenere che “i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro”.

Stando a quanto chiarito dall’INL, quindi, eccetto il caso in cui:

 i sistemi di geolocalizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè̀ la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti),

ovvero

 l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare,

lo strumento della geo-localizzazione rientra nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art. 4 dello Statuto dei Lavorati che, per l’installazione di tali apparecchiature, richiede:

 il previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale

ovvero, in assenza di tale accordo,

 l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In base a quanto previsto dall’art. 4 (impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo) della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), il Datore di Lavoro può utilizzare strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, purché siano presenti contemporaneamente determinati presupposti quali:

- che l’impiego di tali strumenti avvenga esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;

- che tali strumenti siano installati previo accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di un accordo, di una autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o ancora, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate in più sedi territoriali, della sede centrale dell’INL.

Il GPS o sistema di geolocalizzazione installato sugli automezzi aziendali rientra fra gli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori e, pertanto, l’impiego dello stesso deve rispettare le suddette condizioni.

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