Contenuto
Ai sensi dell’art. 183 c. 1 lett. bb), del D.Lgs. 152/2006, il deposito temporaneo è definito come “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci”. Lo stesso deve essere effettuato a determinate condizioni stabilite dalla legge.
Il deposito temporaneo, quindi, può identificarsi con una attività che non necessita di autorizzazione, essendo propria della “produzione” del rifiuto e non tanto della “gestione”1 dello stesso - svolta dal produttore dei rifiuti2 nel luogo di produzione3 al fine di garantirne il corretto avvio al recupero o allo smaltimento.
L’elaborazione giurisprudenziale4 ritiene che “In materia di rifiuti esula dalle attività assoggettate alle autorizzazioni e alle iscrizioni previste dall’art. 183 d.lgs. 152/2006 l’attività di deposito temporaneo all’interno dello stabilimento del produttore iniziale”.
La dottrina5 ritiene che il deposito temporaneo sia un “prolungamento” dell’attività dalla quale si originano i rifiuti ma non è ancora in condizione di entrare nella gestione dei rifiuti (sempre che siano rispettate le condizioni espressamente previste dalla legge).
Il particolare regime di favore si ritiene sussistere perché il Legislatore, evidentemente, considera che i rifiuti temporaneamente raggruppati nel luogo in cui sono prodotti, quando siano rispettate determinate condizioni, non escano dalla sfera di controllo del produttore e non costituiscano – pertanto - un rischio per l’ambiente, tale da richiedere il preventivo controllo della pubblica autorità6.
Di contro, “le facilitazioni offerte dalla legge al produttore che effettua il deposito temporaneo e le difficoltà nella concreta verifica del rispetto del limite temporale si prestano a frequenti abusi di cui si è in più occasioni occupata la giurisprudenza penale”7.
Ben inteso che il deposito temporaneo è soggetto al rispetto dei principi di precauzione e dell’azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti.8
In conclusione l’istituto si riconosce in quell’attività di raggruppamento che, a patto del rispetto di determinate condizioni, è esonerata dall’obbligo di autorizzazione.
1 Si definisce attività di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n) D. Lgs 152/2006 “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”.
2 Art. 183, comma 1, lett. f) D. Lgs. 152/2006: “f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”
3 “Deve escludersi la configurabilità di un mero deposito temporaneo di rifiuti quando gli stessi non sono raggruppati nel luogo della loro produzione, ma in un luogo diverso, trattandosi, in tal caso, di vero e proprio stoccaggio” (Cass. Pen. Sez. III, del 17 gennaio 2012, n. 17819).
4 Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, del 2 luglio 2015, n. 3285.
5 P.FICCO-M.SANTOLOCI, Il deposito temporaneo e il deposito temporaneo “no problem”, in www.reteambiente.it
6 In tali termini, si è espressa la Cass., Pen., del 25 febbraio 2004. n. 21024.
7 Cfr., in termini, Cass. Pen. Sez. III n. 13808 del 5 aprile 2001.
8 Cfr., ex multis, Corte di Giustizia dell’Unione Europea 5 ottobre 1999, C-175/1998 e C-177/1998; Cass., Pen., Sent. n. 39554 del 11.10.2006.