Contenuto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 (definizioni), comma 1, lett. i) del D.Lgs 152/2006, per acque reflue urbane devono intendersi: “le acque reflue domestiche1 o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali2 ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie3, anche separate4, e provenienti da agglomerato”.
Pertanto, anche il miscuglio di acque reflue domestiche ed industriali (ovvero meteoriche di dilavamento), a determinate condizioni, può essere qualificato come acqua reflua urbana, con tutte le conseguenze che ne discendono, soprattutto in ordine alla possibilità di avvalersi del regime autorizzativo semplificato previsto per queste ultime dalla normativa attualmente vigente.
In altre parole, la “lettera normativa è chiara nell’attrarre alla nozione di acque reflue urbane, di cui alla lett. i) dell’art. 74, anche i reflui misti cioè caratterizzati dal miscuglio tra acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque meteoriche”5.
La giurisprudenza poi si è preoccupata di circoscrivere concretamente questa assimilazione, sancendo che “per potersi parlare di acque urbane le stesse devono essere composte in prevalenza da acque domestiche e solo in minore percentuale da acque industriali […] al fine di evitare gli effetti distorsivi che potrebbero derivare da un’ipotetica classificazione come urbani di reflui composti in prevalenza da acque di provenienza industriale”6.
Con ciò a dire che solo quando il “miscuglio” vede la prevalenza delle acque “domestiche” rispetto alle acque “industriali” il refluo risultante può considerarsi “urbano”, anziché “industriale”7.
Con la conseguenza che, analogamente: “lo scarico non ha propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali, devono essere ritenuti a natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane”8.
Ed ancora, sempre secondo i medesimi giudici amministrativi9, tale assimilazione non risulta limitata alla sola ipotesi in cui tale miscuglio avviene sin dall’immissione in fognatura (c.d. immissione a monte), ben potendosi realizzare anche nella fase dell’ingresso delle due acque nel depuratore (c.d. immissione a valle).
In conclusione, in caso di miscelazione di reflui di diversa natura, il criterio da utilizzare per stabilire la natura della risultante è quello relativo al “refluo quantitativamente prevalente”: ove prevalgano i “reflui urbani”, il prodotto della miscelazione dovrà essere considerato, agli effetti di legge, della stessa natura, a prescindere dal luogo in cui avviene la miscelazione (all’interno o all’esterno del depuratore, “a monte” o “a valle” dello stesso). Il gestore di un impianto di depurazione che effettua la miscelazione di reflui di diversa natura ben potrà quindi essere soggetto al regime autorizzatorio semplificato delle acque reflue urbane, laddove queste risultino quantitativamente prevalenti.