Il gestore di una discarica i cui conferimenti sono cessati da molto tempo è obbligato ad adeguare ex post le garanzie finanziarie?

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Come noto ai più, il Legislatore, con il D. Lgs. n. 36 del 2003, ha previsto in capo ai titolari di discariche autorizzate alla data di entrata in vigore di tale normativa (ossia al 27 marzo 2003) – l’obbligo di presentare un piano di adeguamento, che contenga necessariamente anche le garanzie finanziarie.

Queste ultime, infatti, hanno la funzione di assicurare che le discariche, in tutto il loro ciclo di vita mantengano i requisiti minimi di sicurezza ambientale previsti dalla legge, ragion per cui le stesse sono parte integrante ed essenziale anche del piano di adeguamento disciplinato dall’art. 17 del suddetto decreto.

Ma il gestore di una discarica i cui conferimenti sono cessati da molto tempo (nel caso di specie 8 anni) è obbligato comunque ad adeguare ex post le garanzie finanziarie?

Il quesito trae spunto dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato del 31 gennaio 2020, n. 803, nell’ambito della quale il gestore di una discarica di prima categoria, impugnava di fronte al TAR il provvedimento con il quale la Provincia di competenza lo aveva diffidato ai sensi dell’art. 208, comma 13 del TUA, ad eseguire una serie di interventi propedeutici alla chiusura della discarica in questione, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 36 del 2003.

Fra gli adempimenti richiesti nella diffida (più volte rinnovati attraverso successive diffide) vi era anche la prestazione delle garanzie finanziarie previste dall’art.14 comma 1 del D. Lgs. n. 36 del 2003, per la gestione della discarica, comprese le procedure di chiusura.

Contro tale richiesta, tuttavia, il gestore della discarica lamentava non solo la contraddittorietà della stessa rispetto alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 67 del 2014 e la violazione delle garanzie partecipative in relazione al procedimento che l’amministrazione provinciale aveva condotto per determinare le garanzie finanziarie, ma anche, anzi soprattutto, l’irragionevolezza della richiesta di adeguamento ex post delle garanzie finanziarie per la fase di gestione di una discarica i cui conferimenti erano cessati da più di otto anni.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ribadito che “le garanzie finanziarie, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 163 del 2006 debbono essere prestate per tutto il ciclo di vita della discarica (attivazione, gestione operativa, procedure di chiusura e gestione successiva alla chiusura)” nonché che “la prestazione delle garanzie finanziarie (ivi comprese quelle relative alla fase di post-chiusura) è un presupposto per il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio della discarica (art. 9, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36 del 2003) come pure dell’approvazione del piano di adeguamento previsto dalle disposizioni transitorie di cui al successivo art. 17.

L’art. 17 del D. Lgs. n. 36 del 2003, invero dispone che: “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all’autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all’articolo 14”.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Consiglio di Stato ha sottolineato come la richiesta di prestazione delle garanzie finanziarie non fosse riconducibile ad una determinazione, di natura discrezionale, della Provincia ma fosse una conseguenza derivante per legge dall’intervenuta approvazione del Piano di adeguamento della discarica al D.Lgs. n. 36 del 2003, a cui il gestore non si poteva sottrarre, a prescindere dalla irragionevolezza delle garanzie finanziarie rispetto alla ormai lontana cessazione dei conferimenti.

I giudici, inoltre, hanno stabilito che “su tale obbligo non ha poi inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 2 aprile 2014, […]”  in quanto “tale pronuncia si è limitata a rilevare che, secondo l’art. 195, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 152 del 2006, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determi-nazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni” e che pertanto, “l’intervento della Corte non ha quindi eliso l’obbligo di prestazione delle garanzie, previsto dalla normativa in precedenza esaminata come condicio sine qua non per l’attivazione, gestione e chiusura della discarica”.

In conclusione, quindi, la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D. Lgs. 36 del 2003, per espressa previsione dell’art. 17 del medesimo decreto, sono parte integrante del Piano di adeguamento che il gestore di una discarica deve presentare anche nella fase relativa alla chiusura della stessa, sebbene i conferimenti siano cessati da lungo tempo.

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