Il manutentore quando si trova a gestire i rifiuti prodotti dalla sua attività può decidere di non avvalersi della disciplina derogatoria e scegliere quella ordinaria? A quali obblighi dovrà adempiere?

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Il manutentore, nella gestione dei rifiuti prodotti dalla sua attività, nonostante l’applicabilità delle previsioni derogatorie (regime di favore di cui all’art. 230 ovvero 266, comma 4, d.lgs n. 152/061), resta sempre libero di scegliere la disciplina ordinaria. La disciplina derogatoria non è un obbligo, ma anzi implica l’onere del soggetto di provarne i presupposti di legge per l’applicabilità.

Nel caso in cui il manutentore preferisca le regole ordinarie:

  • dovrà procedere a classificazione del rifiuto, in conformità all’Allegato D della Parte IV del TUA;
  • dovrà procedere al deposito temporaneo nel luogo2 in cui il rifiuto risulta prodotto, ai sensi dell’art. 183 co. 1 lett. bb) del TUA;
  • si dovrà per di più confrontare con le regole di tracciabilità: redigere il formulario ai fini del trasporto del rifiuto verso l’impianto di destinazione; tenere un registro di carico e scarico, qualora trattasi di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti non pericolosi provenienti da una attività industriale, artigianale o di potabilizzazione delle acque; procedere al MUD;
  • è tenuto a conferire il rifiuto a trasportatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 212 del Testo Unico Ambientale (trasportatori iscritti nella Categoria 4 - raccolta e trasporto conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi o nella Categoria 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), nell’osservanza dello specifico codice CER trasportato;
  • nell’ipotesi in cui provveda per conto proprio al trasporto dei rifiuti prodotti dovrà avere cura di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) in relazione  allo specifico CER trasportato;
  • è tenuto ad effettuare il conferimento dei rifiuti a smaltitori/recuperatori che siano autorizzati a farlo e, quindi, sarà suo compito non solo valutare che questi ultimi siano autorizzati3 , ma che l’autorizzazione stessa sia vigente al momento del conferimento.

In conclusione il manutentore, nella gestione dei rifiuti prodotti dalla sua attività, nonostante l’applicabilità delle previsioni derogatorie (regime di favore di cui all’art. 230 ovvero 266, comma 4, d.lgs n. 152/06), resta sempre libero di scegliere la disciplina ordinaria incorrendo negli adempimenti suesposti.


1 Il Testo Unico ambientale prevede ai sensi degli artt.. 230 e 266, comma 4 (I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. specifiche norme derogatorie al deposito temporaneo e al trasporto dei rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione).

2 Si ricorda che di contro l’art. 230. Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture – comma 1 consente che “Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento”.

3 Cioè siano in possesso di autorizzazione semplificata ex art. 214-216 del TUA; autorizzazione ex art. 208 del TUA; autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013; autorizzazione integrata ambientale ai sensi degli artt. 29-bis ss del TUA.

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