Il metodo normalizzato per il calcolo della tariffa rifiuti è in uso nella TARI?

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Per il calcolo della TARSU, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 507/1993, si seguiva un criterio basato sull’estensione delle superfici e l’attitudine a produrre rifiuti.

Il Dpr n. 158/19991 introduceva poi il c.d. metodo normalizzato per la TIA1, ove “La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti”2.

Il metodo normalizzato viene trasfuso, poi, nella TARES ed è in uso anche nella TARI poiché la legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. legge di stabilità 2014) dispone al comma 651 che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158”.

Tuttavia, sono previsti anche criteri alternativi, ai sensi del successivo comma 652. I Comuni hanno la facoltà di adottare una tassa oppure una tariffa avente natura corrispettiva, scegliendo tra:

metodo normalizzato, cioè commisurazione della tariffa in base ai criteri di cui al regolamento del Dpr 158/1999 (comma 651);

commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, facendo riferimento a coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti (metodo simile a quello della TARSU al comma 652)3.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto del comma 651 e 652 (ultimo periodo) si profila anche un ammorbidimento dei criteri del metodo normalizzato con il c.d. metodo normalizzato in deroga4, inizialmente per gli anni 2014 e 2015, che si esplica non considerando il coefficiente ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo famigliare, previsto per il calcolo della quota fissa delle utenze domestiche) e adottando invece i coefficienti kb, kc e kd (utilizzati per il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche e della quota fissa e variabile delle utenze non domestiche) che si discostino dai valori minimi o massimi di non oltre il 50 per cento oppure non considerando i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b per quel che riguarda la quota fissa destinata alle abitazioni domestiche.

Il metodo normalizzato in deroga viene poi procrastinato a tutto il 2017 ai sensi della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c. d. legge di stabilità 2016), art. 1, c. 27. La medesima legge rinvia al 2018 il termine entro il quale i Comuni nel determinare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti devono avvalersi dei fabbisogni standard5.

La tariffa Puntuale6 conduce ad un modello uniforme per la determinazione della sola parte variabile della tariffa (commisurata all’effettivo servizio reso alle utenze e fino ad oggi invece per lo più stimata in modo indiretto attraverso il metodo normalizzato) che deve essere calcolata tenendo conto dell’effettiva produzione. La determinazione della quota fissa avviene con i criteri del Dpr 158/1999.

Il metodo normalizzato, introdotto dal Dpr n. 158/1999, è in uso anche nella TARI, affiancato da criteri alternativi nel senso suesposto.


1 DPR del 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

2 Art. 5, c. 2.

3 P. Mirto “Tassa rifiuti: chi deve pagare la Tari e come calcolare l’importo”, Il Sole 24 ore del 5 settembre 2016.

4 Sul punto si veda Gruppo Delfino “Con il nuovo metodo di calcolo della TARI - tassa rifiuti - si possono attenuare gli effetti sui contribuenti”.

5 La legge di stabilità 2016 ha modificato l’art. 1 della legge di stabilità 2014 prevedendo: “a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»; b) al comma 653, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018».

6 Attuata dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 aprile 2017 e prevista dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 221 che apporta modifiche alla legge di stabilità 2014, modificando il comma 667.

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