Il proprietario di un’area ove terzi abbandonino rifiuti, concorre nel reato di abbandono?

Contenuto

Secondo una recente sentenza1 della Suprema Corte, del marzo scorso - che peraltro si attiene al consolidato orientamento degli ermellini2 - al proprietario del sito interessato dall’abbandono di rifiuti, non può essere ascritta tout court una responsabilità per il concorso nel reato commesso dal soggetto che ha abbandonato i propri rifiuti.

Ed invero, secondo l’orientamento della Cassazione, affinché si possa configurare una corresponsabilità del proprietario nella fattispecie di abbandono (di cui all’art. 256 co. 2 TUA), non è sufficiente una condotta omissiva (che si esplichi nell’inerzia o mera consapevolezza della condotta altrui), dovendo invece ricorrere l’obbligo giuridico di impedire l’evento, di cui al comma 2 dell’art. 40 del codice penale.

E segnatamente: “con riferimento al reato di abbandono di rifiuti, non sempre la posizione del proprietario o possessore dell’area può configurare un’ipotesi di concorso nel reato, tanto è vero che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato, in modo pienamente condivisibile, che la semplice inerzia, conseguente all’abbandono da parte di terzi o la consapevolezza, da parte del proprietario del fondo, di tale condotta da altri posta in essere, non siano idonee a configurare il reato e ciò sul presupposto che una condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi dell’art. 40 c.p., comma 2, ovvero sussista l’obbligo giuridico di impedire l’evento”.

Ed ancora: “a tali conclusioni deve pervenirsi anche nel caso in cui il proprietario del terreno non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto la responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che questi può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti”.

La Corte, peraltro, nella sentenza in commento, precisa che detto obbligo giuridico di impedire l’evento, non può essere rinvenuto in una ordinanza sindacale di rimozione, posto che la stessa è naturalmente successiva rispetto alla consumazione del reato e ne presuppone l’accertamento. Inoltre, l’inosservanza dell’ordinanza costituisce autonoma fattispecie di reato, ai sensi del comma 3 dell’art. 255 TUA.

“L’obbligo giuridico di impedire l’evento, peraltro, non poteva certamente essere ravvisato nella inottemperanza all’ordinanza di rimozione, provvedimento successivo all’abbandono, che presuppone, infatti, il previo accertamento dello stesso e l’inosservanza del quale configura autonomo reato, sanzionato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3”.

Pertanto può affermarsi che il reato di abbandono di rifiuti, di cui all’art. 256 comma 2 D.Lgs. 152/2006, non può configurarsi nella forma omissiva, nei confronti del proprietario che sia rimasto inerte, non impedendo l’abbandono dei rifiuti da parte di terzi, in mancanza di uno specifico obbligo giuridico di impedire l’evento.


1 Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-02-2019) 28-03-2019, n. 13606

2 Cfr.  Sez. 3, n. 40528 del 10/6/2014, Cantoni, Rv. 260754; Sez. 3, n. 49327 del 12/11/2013, Merlet, Rv. 257294; Sez. 4, n. 36406 del 26/6/2013, Donati e altro, Rv. 255957; Sez. 3, n. 2477 del 09/10/2007 (dep. 2008), Marcianò e altri, Rv. 238541; Sez. 3, n. 32158 del 1/7/2002, Ponzio A, Rv. 222420; Sez. 3, n. 2206 del 12/10/2005 (dep. 2006), Bruni, Rv. 233007

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI