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Il Rating di legalità rappresenta un attestato della corretta gestione di un’impresa da un punto di vista connesso proprio alla legalità nel fare business.
Detto certificato risulta essere emesso su base volontaria in ragione del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità emesso dall’AGCM con delibera del 15 maggio 2018 n. 27165 in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62.
Non tutte le società possono fare istanza di rilascio del rating di legalità ed invero i soggetti che intendo ottenere tale attestato devono:
- avere sede operativa in Italia;
- avere un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
- essere iscritte al registro imprese da almeno due anni alla data della domanda;
- rispettare i requisiti sostanziali richiesti dall’art. 2 (Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità) del Regolamento attuativo.
Quanto al fatturato minimo indicato tra gli elementi essenziali per richiedere il rating di legalità, questo deve essere valutato per il singolo soggetto che richiede il rating.
Ciò è dimostrato da quanto esplicitato nelle risposte rese dall’AGCM in merito proprio ai requisiti necessari per ottenere tale attestato di legalità, nonché dal medesimo formulario messo a disposizione dalla medesima Autorità garante della concorrenza e del mercato per la presentazione dell’istanza di rating.
Ed invero l’AGCM precisa che “il fatturato è la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni presenti nella voce A1 del conto economico nonché dell’importo degli altri ricavi e prestazioni per i quali sono state emesse le relative fatture nell’anno di esercizio (anno in cui è stato chiuso il bilancio). Ai fini del raggiungimento della soglia di due milioni di euro, non possono essere considerati insiemi di fatturati sulla base di relazioni tra imprese aventi la forma del consorzio, dell’associazione, del contratto di rete, dell’avvalimento. Non può essere considerato nemmeno il fatturato intermediato, parametro che per alcune categorie di imprese viene utilizzato ad altri fini”.
Nello stesso senso, nel formulario di presentazione dell’istanza in corrispondenza del box per l’indicazione del fatturato è richiesto che questo superi “i 2mln di €”.
Discorso a parte viene svolto in merito ai gruppi societari per i quali è possibile indicare il fatturato del gruppo ovverosia il fatturato risultante dal bilancio consolidato redatto dalla Capogruppo, laddove le imprese siano viste come una unica in quanto parti di un gruppo.
L’AGCM in tale ultima ipotesi precisa che “nei casi in cui il fatturato della società richiedente il rating sia inferiore a due milioni di euro e la stessa appartenga ad un gruppo, si può prendere in considerazione il fatturato del gruppo ma il rating viene attribuito alla impresa richiedente”.
Venendo al quesito posto, il Raggruppamento temporaneo di impresa non risulta essere assibilabile ad un gruppo societario, in primo luogo perché non presenta i caratteri propri di un gruppo societario che, sebbene non espressamente disciplinato dal codice civile, viene implicitamente regolamentato dallo stesso1.
Viceversa il Raggruppamento Temporaneo di imprese assolve alla necessità di garantire la presenza di requisiti specifici richiesti da una Stazione Appaltante per poter partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica.
Tale raggruppamento oltre ad essere temporaneo mantiene il carattere dell’autonomia delle singole società le quali, tramite un contratto di mandato, individuano tra loro la società mandataria.
Alla luce di quanto assunto una società con fatturato inferiore ai 2 milioni di euro non potrà richiedere il rating di legalità nonostante la sua partecipazione ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese in cui la mandataria sia in possesso di tale requisito economico.