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Il Consiglio di Stato, con sentenza del 14 marzo 2019 n. 16841, ha ritenuto che il Responsabile dell’ufficio tecnico comunale sia competente ad adottare, nei confronti di A.N.A.S., un’ingiunzione alla rimozione dei rifiuti abbandonati, non potendo tuttavia lo stesso adottare invece un ordine di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico del sito, potere attribuito all’organo sindacale. La vicenda trae origine dall’appello depositato innanzi al Consiglio di Stato da parte dell’Ente Nazionale delle strade (A.N.A.S.) avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che a sua volta aveva rigettato il ricorso dell’ente avverso una ordinanza del responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio comunale ingiungente la rimozione dei rifiuti abbandonati e l’adozione di interventi di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico dei siti interessati. Ed infatti l’Ente nazionale, in virtù della qualifica di concessionario del servizio di gestione e manutenzione delle strade statali, era stato individuato dall’amministrazione resistente quale responsabile dell’abbandono di rifiuti sull’estremo margine di una strada statale e quindi destinataria dell’ordinanza richiamata. L’A.N.A.S., quindi, deduceva l’erroneità dell’ordinanza nell’assunto che il responsabile del settore Urbanistica e Assetto del Territorio esorbitasse dal proprio potere di sindacato, rinvenendo, in più, a fondamento dell’ordinanza stessa l’art. 14 del D.lgs. n. 285/19922 (c.d. Codice della strada) finalizzato a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale (anche nel caso di rifiuti abbandonati) e non l’art. 192 del D.lgs. n. 152/20063 come indicato nel provvedimento.
Ebbene, secondo il Consiglio di Stato, la natura del potere esercitato e l’interpretazione complessiva del responsabile del settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune consentono di ritenere che correttamente sia stata individuata la norma fondamentale di riferimento nell’art. 14 del D.lgs. n. 285 del 1992, ravvisatone il rapporto di specialità rispetto all’art. 192 del D.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze.
In particolare, l’art. 14, comma 1, lett. a), del nuovo codice della strada pone a carico degli enti proprietari delle strade la “manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi” ed il successivo comma 3 precisa che “per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”; mentre l’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006 dispone che chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo è tenuto “a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
Consegue da quanto esposto che, il provvedimento impugnato dell’ufficio tecnico dell’ente del Comune, stante la sua natura di ente locale con fini generali, non può essere inficiato da incompetenza, con riguardo al solo ordine di rimozione dei rifiuti, funzionale alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e pertinenze, che ha onerato di tale adempimento l’A.N.A.S., vista la mancata attivazione del gestore stradale.
Tuttavia, lo stesso ufficio non avrebbe potuto emanare una ingiunzione volta alla bonifica, decontaminazione e risanamento igienico del sito essendo espressione di un rimedio sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti che rientra tra quelli attribuiti alla competenza del Sindaco.