Il rifiuto car fluff (CER 191004) può essere ammesso per la produzione di CSS-combustibile ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DM 22/2013?

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Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per rispondere ad alcune richieste di chiarimento formulate dall’Associazione Industriale Riciclatori Auto (AIRA), da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e da AITEC, il 29 marzo 2018 ha pubblicato la circolare prot. n. 4843 con cui ha fornito delucidazioni interpretative sul DM 14 febbraio 2013, n. 22 (il regolamento sull’End of Waste dei combustibili solidi secondari) in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto del cosiddetto “Car fluff” (CER 191004), cioè la frazione leggera che deriva dalla frantumazione delle autovetture, al fine di un successivo utilizzo come CSS-combustibile nei cementifici.

La suddetta circolare, infatti, conferma la volontà di promuovere il recupero del car fluff utilizzandolo per la preparazione di CSS combustibile da impiegare in sostituzione dei combustibili convenzionali.

Sul punto il Ministero dell’Ambiente ha chiesto il supporto del comitato di vigilanza e controllo istituito ai sensi dell’art. 15 del decreto 14 febbraio 2013, n. 22 che, in sede di Rapporto sull’applicazione del DM 14 febbraio 2013, n. 22 relativo all’anno 2015, ha ritenuto che, “all’infuori dei due codici CER 191001 e 191002 esplicitamente esclusi, possano essere ammessi alla produzione del CSS tutti gli altri rifiuti del sottocapitolo 1910”. Peraltro, il Comitato ha evidenziato che “tale impostazione appare coerente con la valutazione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti ammessi alla produzione del CSS combustibile”.

Ebbene, il MATT, sulla base delle considerazioni fornite dal suddetto Comitato di vigilanza e controllo, nel Rapporto sull’applicazione del DM 14 febbraio 2013, n. 22 relativo all’anno 2015, sottolineando che dallo stesso emerge che dall’analisi della documentazione trasmessa dalle Regioni e/o Province competenti al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni di legge, spesso si evince poca chiarezza nella differenziazione del CSS rifiuto dal CSS-Combustibile, con una conseguente non uniforme applicazione della normativa ha specificato che: “il car fluff (codice CER 191004) è ammissibile alla produzione del CSS-Combustibile in quanto rifiuto speciale non pericoloso non incluso nell’allegato 2, punto 4 del DM n.22 del 14 febbraio 2013. L’inclusione del sottocapitolo 1910 nel punto 3 del citato allegato 2, recante ”Rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione del CSS-COMBUSTIBILE” non determina l’esclusione del codice CER 191004 e relativi al car fluff. Infatti, nel successivo punto 4 dello stesso allegato 2, dove il capitolo 1910 viene esplicitato, sono indicati soltanto i codici CER 191001 e 191002. Sono, pertanto, solo questi codici del capitolo 1910 quelli che non possono essere utilizzati per la preparazione del CSS combustibile”.

Il Ministero dell’Ambiente, inoltre, ha specificato che le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni per la produzione e l’utilizzo del CSS-Combustibile dovranno fare riferimento al DM 14 febbraio 2013, n.22, che disciplina nello specifico solo il CSS-Combustibile nelle sue 18 classi, di cui all’ art. 8 comma 1 b) del decreto stesso e relative combinazioni (come elencate nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del decreto). 

Non dovrà, quindi, prendersi a riferimento né l’art.183, comma 1, lettera cc) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, in quanto relativo al CSS rifiuto nelle sue 125 classi, né il DM 5 febbraio 1998, che disciplinava 2 tipologie di Combustibile Derivato Rifiuti (CDR e CDR-Q). In conclusione, quindi, la circolare consente che il car fluff (che costituisce quasi il 15% del peso di un veicolo, e che finora veniva smaltito in discarica (87%), avviato a riciclo (12%) e solo poco più dell’1% a recupero energetico), possa essere utilizzato per la produzione di CSS-combustibile in quanto derivante dal trattamento di rifiuti non pericolosi (urbani e speciali) nelle sue 18 classi, e quindi equiparabile ad un prodotto a tutti gli effetti se rispondente ai parametri di legge, escludendo l’utilizzo per la produzione di CSS-Rifiuto, nelle sue 125 classi.

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