Il sindaco ha competenza a disporre, con ordinanza contingibile ed urgente, l’immediata sospensione dell’attività di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti?

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Le ordinanze contingibili ed urgenti sono atti di natura straordinaria, solitamente impositive di divieti ovvero di obblighi, disciplinate dal legislatore al fine di fornire all’amministrazione uno strumento per fronteggiare situazioni impreviste ed imprevedibili di necessità ed urgenza.

Tali atti si caratterizzano per il fatto di non essere vincolati dalla legge nel loro contenuto ma solo nei loro presupposti di attivazione, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione.

Il potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti è previsto all’art. 56, comma 5, D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 ove si legge: “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.

In tale quadro normativo, il sindaco pare quindi competente ad emettere ordinanze contingibili ed urgenti  di natura ambientale, tra cui possono astrattamente rientrare ordinanze di sospensione dell’attività di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti.

A sostegno di quanto affermato è possibile richiamare - tra le altre - la sentenza TAR Lombardia, sez. I, del 2 marzo 2013, n. 575 ove i giudici hanno affermato che: “In linea di principio, non è infondato sostenere, in disparte dall’ordinario assetto dei compiti e delle funzioni amministrative, definito dalle disposizioni della legislazione speciale (oggi organicamente raccolte nel D.Lgs. n. 152 del 2006, c.d. codice dell’Ambiente […]), che sia consentito ai sindaci di poter emettere provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia ambientale.”

Purtuttavia, affinché l’ordinanza di sospensione sia legittima, dovrà essere adeguatamente motivata non solo in termini di urgenza ma anche in termini di necessità, intesa quale impossibilità di ricorrere ai mezzi ordinari predisposti dall’ordinamento. Ed infatti, in assenza di tale motivazione, potrà verificarsi una violazione di legge con particolare riferimento alle competenze amministrative circa il controllo sulle attività soggette ad autorizzazione amministrativa ambientale, così come disciplinate dal Codice Ambientale.

Sul punto si richiama quanto sancito dal TAR Campania, sez. V, del 9 novembre 2016, n. 5162 ove si legge: “Orbene, nel caso di specie, non si riviene, con tutta evidenza, nel provvedimento impugnato il suddetto requisito della contingibilità, non avendo il Sindaco considerato che il D. Lgs. n. 152 del 2006 appresta specifici rimedi per eliminare eventuali irregolarità o disfunzioni nell’esercizio dell’attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Deve infatti osservarsi che la ricorrente è stata autorizzata dalla Regione Campania, ai sensi dell’articolo 208 del citato codice dell’ambiente, alla realizzazione ed alla gestione del predetto impianto. Orbene, l’evocato articolo prevede una articolata disciplina nel caso in cui vengano accertate violazioni alle prescrizioni stabilite, ispirata ai principi di gradualità e proporzionalità, nell’ottica di un equilibrato bilanciamento degli interessi coinvolti nel delicato settore in argomento.

Alla luce di quanto esposto è possibile ritenere che il sindaco abbia astrattamente competenza ad emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia ambientale, financo a disporre la sospensione dell’attività di un impianto di smaltimento ovvero di recupero di rifiuti.

Purtuttavia, poste le previsioni del Codice Ambientale circa il controllo sull’attività degli impianti, l’ordinanza dovrà essere adeguatamente motivata sotto il profilo della impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall’ordinamento giuridico.

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