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Nel caso in cui un soggetto operante nella gestione dei rifiuti sia destinatario di un verbale ai sensi dell’art. 318-ter del TUA, lo stesso ha la possibilità di ottemperare alle prescrizioni impartite dall’organo ispettivo all’esito del sopralluogo svolto, in alternativa alla normale prosecuzione del procedimento penale a suo carico.
Tale possibilità è stata introdotta grazie alla parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006 entrata in vigore per il tramite dell’art. 1, comma 9, L. 68 del 2015.
La finalità di questa nuova parte del codice dell’ambiente è quella di consentire una sorta di ravvedimento operoso da parte del contravventore il quale, laddove ottemperasse alle prescrizioni impartite dall’ente accertatore entro i termini, allora lo stesso sarebbe ammesso a pagare una sanzione ridotta ed atta ad estinguere il relativo procedimento penale1.
Viceversa, laddove non ottemperasse alle prescrizioni, allora il procedimento penale continuerebbe il suo normale corso.
Più precisamente, l’art. 318-ter comma 1 del TUA prevede che: “Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero”.
Dalla norma in questione si evince che:
- La sanzione segue l’accertamento di una violazione posta in essere dal soggetto che “subisce” il controllo da parte dell’organo accertatore;
- l’organo accertatore, al fine di far “cessare le situazioni di pericolo” impone delle azioni correttive ovvero dei mutamenti nelle prassi aziendali che devono essere adottate dalla società entro un termine;
- il termine viene fissato in ragione del tempo tecnicamente necessario a raggiungere la compliance rispetto alla misura correttiva suggerita;
- la congruità del termine impartito per eliminare la non conformità viene stabilita dall’ente tecnicamente specializzato e competente rispetto alla materia trattata;
- laddove il contravventore necessitasse di una proroga del termine concessogli per ottemperare alla prescrizione, lo stesso potrà proporre istanza volta a richiedere uno slittamento del termine non superiore a sei mesi.
Circa la proroga, questa potrà essere concessa una sola volta, per un periodo non superiore a sei mesi, solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore.
L’istanza di proroga potrà essere presentata solo se non siano già decorsi i termini concessi dall’organo ispettivo per l’ottemperanza alle prescrizioni.
Pertanto, la richiesta di proroga presentata dal contravventore oltre i termini inizialmente concessi per l’adempimento delle prescrizioni, deve ritenersi nulla.
Il termine per ottemperare fissato nel verbale di prescrizione, dunque, deve considerarsi decadenziale ovverosia idoneo a far perdere la facoltà al contravventore di richiederne la posticipazione.
La decadenza del contravventore dalla possibilità di richiedere la proroga del termine, sembra qualificare, dunque, il termine concesso per l’ottemperanza delle prescrizioni come perentorio, tuttavia il nostro ordinamento qualifica come perentorio solo il termine definito tale dalla legge.
Ed invero, l’art. 152 (Termini legali e termini giudiziali) c.p.c. prevede che: “I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”.
Alla richiesta di proroga, in ogni caso, dovrà essere dato riscontro da parte dell’organo accertatore destinatario dell’istanza.
Il termine concesso al contravventore per ottemperare alle prescrizioni impartite dall’organo ispettivo ai sensi degli artt. 318-bis e 318-ter deve intendersi come se fosse perentorio in quanto laddove non fosse rispettato, il contravventore decadrebbe dalla facoltà di richiedere la proroga e di evitare la prosecuzione del procedimento penale.